LEGGE 13 marzo 1953, n. 208 - Costituzione di un Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige e autorizzazione alla Sezione per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro a compiere operazioni di credito agrario di esercizio

Coming into Force29 Aprile 1953
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Published date14 Aprile 1953
Enactment Date13 Marzo 1953
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1953/04/14/053U0208/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.86 del 14-04-1953
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' costituito un "Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige", ente di credito di diritto pubblico, con sede in Trento, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle attivita' produttive nella Regione, mediante l'esercizio del credito a medio e lungo termine ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per le medie e piccole imprese.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

All'Istituto di cui all'articolo precedente e' annessa una Sezione per il credito agrario di miglioramento, con gestione autonoma.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto e' di lire 1250 milioni, di cui lire 800 milioni a carico del bilancio del Ministero del tesoro e lire 450 milioni a carico del bilancio della Regione Trentino-Alto Adige.

Il fondo di dotazione della Sezione per il credito agrario di miglioramento e' di lire 300 milioni, di cui lire 200 milioni a carico del bilancio del Ministero del tesoro e lire 100 milioni a carico del bilancio della Regione Trentino-Alto Adige.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge verra' provveduto, per quanto riguarda le partecipazioni dello Stato, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 731 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 sino alla concorrenza di lire 500 milioni ed a carico del corrispondente fondo del successivo esercizio finanziario 1953-54 per la restante somma di lire 500 milioni.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

All'onere derivante dalle partecipazioni della Regione si fara' fronte nei modi previsti dall'art. 6 della legge regionale del 17 settembre 1952, n. 36.

I fondi di dotazione, di cui al primo comma ed al secondo comma del presente articolo, potranno essere aumentati con ulteriori apporti sia da parte dello Stato e della Regione, sia da parte di altri enti nonche' di istituti ed aziende di credito, anche in deroga alle rispettive norme legislative, regolamentari o statutarie, secondo le norme che saranno stabilite nello statuto di cui al successivo art. 8.

La responsabilita' degli enti partecipanti sara' limitata alle quote da essi conferite.

Art 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto e' di lire 1250 milioni, di cui lire 800 milioni a carico del bilancio del Ministero del tesoro e lire 450 milioni a carico del bilancio della Regione Trentino-Alto Adige.

Il fondo di dotazione della Sezione per il credito agrario di miglioramento e' di lire 300 milioni, di cui lire 200 milioni a carico del bilancio del Ministero del tesoro e lire 100 milioni a carico del bilancio della Regione Trentino-Alto Adige.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge verra' provveduto, per quanto riguarda le partecipazioni dello Stato, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 731 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 sino alla concorrenza di lire 500 milioni ed a carico del corrispondente fondo del successivo esercizio finanziario 1953-54 per la restante somma di lire 500 milioni.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

All'onere derivante dalle partecipazioni della Regione si fara' fronte nei modi previsti dall'art. 6 della legge regionale del 17 settembre 1952, n. 36.

I fondi di dotazione, di cui al primo comma ed al secondo comma del presente articolo, potranno essere aumentati con ulteriori apporti sia da parte dello Stato e della Regione, sia da parte di altri enti nonche' di istituti ed aziende di credito, anche in deroga alle rispettive norme legislative, regolamentari o statutarie, secondo le norme che saranno stabilite nello statuto di cui al successivo art. 8.

La responsabilita' degli enti partecipanti sara' limitata alle quote da essi conferite. 1

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