Cenni introduttivi

AutoreStefania Biscione - Roberta Pessetti
Pagine15-20
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CENNI INTRODUTTIVI
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Il diritto fallimentare
Il diritto fallimentare è l’insieme delle norme che regolano le cd. pro-
cedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la
liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria
delle grandi imprese insolventi, nonché, f‌ino al 15-7-2006, l’ammini-
strazione controllata, ora abrogata dal D.Lgs. n. 5/2006.
Tali istituti sono disciplinati dal R.D. 16-3-1942, n. 267 (cd. legge
fallimentare) - come modif‌icato dal D.L. 14-3-2005, n. 35, dal D.Lgs.
9-1-2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12-9-2007, n. 169 - e da altre disposizio-
ni contenute nel codice civile e di procedura civile nonché in leggi
speciali.
La riforma della legge fallimentare realizzata con il D.Lgs. 5/2006 si è resa necessaria in
quanto la legge fallimentare emanata con il R.D. 16-3-1942, 267, risalente ad oltre un
cinquantennio, non e ra stata mai sistematicamente rifo rmata, sebbene avesse subito
nel temp o numerosi e rilevanti i nterventi manipolativi da parte della giurisprude nza e,
segnatamente, della Corte co stituzionale.
La disciplina anteriore alla riforma del 2006 si ispirava ad una tutela accentuata dei diritti dei
creditori, determinando un completo spossessamento del patrimonio del debitore, il
quale veniva posto in una condizione di assoluta incapacità di disporre del proprio patrimo-
nio. Il fallimento assumeva, così, una connotazione punitiva nei confronti del fallito,
ritenuto colpevole di non aver saputo gestire adeguatamente il suo patrimonio, e per tale
motivo doveva essere privato della disponibilità di tutti i suoi beni ed essere altresì assogget-
tato a talune limitazioni di carattere personale (ad esempio, la privazione del diritto di voto).
Inoltre, la vecchia legge fallimentare era mossa da un intento essenzialmente liquida-
torio, ossia era f‌inalizzata allo smembram ento dell’azienda fallita per garantire il maggior
soddisfacimento possibile dei creditori. Ciò comportava un penetrante intervento del
Tribunale fallimentare e del giudice delegato nelle varie fasi della procedura.
Si trattava, però, di un’impostazione non più in linea con le f‌inalità che, nell’attuale situa-
zione socioeconomica, si dovrebbero perseguire in caso di inso lvenza imprenditoriale,
consistenti nella conservazione e nel recupero, per quanto possibile, delle com-
ponenti dell’impresa, ossia dei beni produttivi e dei livelli occupazionali, attraverso il
risanamento e il superamento del la crisi aziendale.
Del resto, nella stessa legislazione dei Paesi europei si è da tempo affermata la tendenza
a considerare le procedure concorsuali non più in termini meramente liquidatorisanziona-
tori, ma piuttosto come desti nate ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzat ivi
dell’impresa, assicurando la sopravvivenza, ove possibile, di questa e, negli altri casi, pro-
curando alla collettività, ed in primo luogo agli stessi creditori, una più consistente garanzia
patrimoniale attraverso il risanamento e il trasferimento a terzi delle strutture aziendali.
Diritto
fallimenta re

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