DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2006, n. 5 - Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80

Coming into Force17 Luglio 2006
Published date16 Gennaio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/01/16/006G0012/CONSOLIDATED/20060320
Enactment Date09 Gennaio 2006
Official Gazette PublicationGU n.12 del 16-01-2006 - Suppl. Ordinario n. 13
Capo I Modifiche al titolo I del regio decreto 16 marzo 1942, n267
Art1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante delega al Governo per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 16 novembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 novembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Sostituzione dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

  1. L'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.

Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attivita' commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

  1. hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;

  2. hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.

I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.".

Art2.

Modifiche all'articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

  1. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' abrogato.

Art3.

Abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

  1. L'articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' abrogato.

Capo II Modifiche al titolo II, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n267
Art4.

Sostituzione dell'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

  1. L'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). - Il fallimento e' dichiarato su ricorso del debitore, di uno o piu' creditori o su richiesta del pubblico ministero.

Nel ricorso di cui al primo comma l'istante puo' indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.".

Art5.

Sostituzione dell'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

  1. L'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Iniziativa del pubblico ministero). - Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilita' o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;

2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.".

Art6.

Abrogazione dell'articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

  1. L'articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' abrogato.

Art7.

Modifiche all'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

  1. All'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se e' stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.

Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se e' avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.".

Art8.

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

  1. Dopo l'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:

"Art. 9-bis (Disposizioni in materia di incompetenza). - La sentenza che dichiara l'incompetenza e' trasmessa in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.

Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla...

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