Gli organi della procedura fallimentare

AutoreStefania Biscione - Roberta Pessetti
Pagine55-73
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GLI ORGANI DELLA
PROCEDURA FALLIMENTARE
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Generalità
Gli organi del fallimento sono:
- il Tribunale fallimentare, ossia il Tribunale che ha dichiarato il
fallimento. È l’organo che sovrintende a tutta la procedura fallimen-
tare, e ad esso spettano gli ampi poteri previsti dall’art. 23 L.F. non-
ché la competenza a decidere le controversie relative alla procedura,
i reclami avverso i provvedimenti del giudice delegato e tutte le cau-
se che derivano dal fallimento stesso, a prescindere dal valore (vis
attractiva del foro fallimentare, ex art. 24 L.F.);
- il giudice delegato, cui spettaun’attività di vigilanza e di controllo
sull’operato del curatore e del comitato dei creditori; il potere direzio-
nale spettante al giudice delegato secondo la disciplina delle proce-
dure fallimentari previgente al D.Lgs. n. 5/2006, infatti, è stato no-
tevolmente ridotto dalla riforma che ha riconosciuto, come vedremo,
maggiore autonomia gestoria al curatore e al comitato dei creditori;
- il curatore fallimentare, che è l’organo della procedura al quale
spetta il compito di amministrare i beni del fallito;
- il comitato dei creditori, organo collegiale che vigila sull’operato
del curatore ed esprime pareri, talvolta vincolanti, sulle attività da
compiere.
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Il Tribunale fallimentare
a) I poteri
Il Tribunale che ha dichiarato il fallimento, come detto, sovrintende
a tutta la procedura fallimentare.
I poteri fondamentali che spettano al Tribunale fallimentare sono
previsti dall’art. 23 L.F. In particolare:
- provvede alla nomina, alla revoca o alla sostituzione, per giustif‌icati
motivi, degli altri organi della procedura, salvo che non sia prevista
la competenza del giudice delegato;
Poteri del
Tribunale
Parte I | Il fallimento
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- può, in qualsiasi momento, convocare in camera di consiglio il cura-
tore, il fallito e il comitato dei creditori;
- decide le controversie relative alla procedura, salvo che non siano
di competenza del giudice delegato, nonché i reclami avverso i prov-
vedimenti del giudice delegato.
Inoltre, può disporre di non procedersi all’accertamento del passivo
(art. 102 L.F.), può disporre, con la sentenza dichiarativa di falli-
mento, l’esercizio provvisorio dell’impresa (art. 104 L.F.), omologa il
concordato fallimentare (art. 129 L.F.), concede l’esdebitazione del
debitore (art. 143 L.F.).
Il ruolo del Tribunale fallimentare è stato decisamente ridimensionato dalla riforma del
2006, c he lo ha privato del potere di dic hiarare il fallimento d’uff‌icio e del potere di
autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione ex art. 35 L.F. e ha sostanzialmente
rafforzato i poteri del curatore e le funzioni del comitato dei creditori.
I provvedimenti del Tribunale fallimentare, salvo che non sia diversa-
mente disposto, sono adottati nella forma del decreto e sono soggetti
a reclamo, al pari di quelli del Giudice delegato, con il procedimento
di cui al novellato art. 26 L.F. (vedi par. 2).
La disciplina previgente la riforma del diritto fallimentare non prevedeva la possibilità di
impugnare i decreti del Tribunale fallimentare.
b) La vis attractiva del Tribunale fallimentare
L’art. 24 L.F. prevede che il Tribunale che ha dichiarato il falli-
mento è competente a decidere su tutte le cause che derivano
dal fallimento a prescindere dal valore.
Si tratta della cd. vis attractiva del foro fallimentare, una sorta di
competenza funzionale del Tribunale fallimentare che comporta una
deroga alle ordinarie norme in materia di competenza.
Fermo, dunque, il principio della deroga ai criteri di competenza
per territorio, per materia e per valore, occorre chiarire che cosa
si intende per “cause che derivano dal fallimento”.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, sono di com-
petenza del Tribunale fallimentare:
- le cause che derivano dallo stato di dissesto dell’imprenditore
e quelle che incidono sulla procedura;
- le domande di accertamento volte ad ottenere una successiva
sentenza di condanna, diretta, quindi, ad incidere sul patrimonio
del fallito.
Competenz a
sulle cause
derivanti da l
fallimento

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