L'esdebitazione e la riabilitazione del fallito

AutoreStefania Biscione - Roberta Pessetti
Pagine161-165
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L’ESDEBITAZIONE E LA
RIABILITAZIONE DEL FALLITO
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L’esdebitazione del fallito
La riforma ha introdotto ex novo l’istituto dell’esdebitazione (libe-
razione dai debiti) - applicabile, secondo la disciplina transitoria,
anche alle procedure di fallimento già pendenti alla data di entrata
in vigore del D.Lgs. n. 5/2006 (16 luglio 2006) e, tra queste, anche
a quelle chiuse nel periodo intermedio, vale a dire sino all’entrata
in vigore del successivo D.Lgs. n. 169/2007 (1 gennaio 2008), pur-
ché, in tale caso, la relativa domanda sia stata presentata entro un
anno dall’entrata in vigore di detto ultimo decreto con la f‌inalità di
incentivare la liberazione del fallito dai debiti residui nei confronti
dei creditori concorsuali non soddisfatti integralmente, a condizione
che questi non abbia avuto comportamenti ostativi o fraudolenti nei
confronti dei creditori stessi e che abbia collaborato con gli organi
della procedura.
L’obiettivo perseguito dal legislatore, sull’esempio della legislazione
europea e americana, è quello di consentire al fallito, una volta elimi-
nate tutte le posizioni debitorie, di recuperare l’attività economica.
L’istituto dell’esdebitazione disciplinato dagli artt. 142, 143 e 144
L.F. può trovare applicazione solo in presenza di determinate condi-
zioni, al f‌ine di evitare un uso improprio di tale procedura in danno
dei creditori.
In particolare, l’art. 142 L.F. prevede che il fallito-persona f‌isica (e
non anche le società fallite) possa benef‌iciare della liberazione dai
debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali, dei creditori,
cioè, che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo, che
non siano stati completamente soddisfatti, a condizione che:
- abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le
informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo
e adoperandosi per il prof‌icuo svolgimento delle operazioni;
- non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svol-
gimento della procedura;
- non abbia violato le disposizioni di cui all’art. 48 L.F. (obbligo di
consegna al curatore della corrispondenza riguardante il fallimento);
Finalità
Nozione e
presuppost i

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