Le fasi della procedura fallimentare

AutoreStefania Biscione - Roberta Pessetti
Pagine115-146
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LE FASI DELLA PROCEDURA
FALLIMENTARE
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Custodia e conservazione
del patrimonio del fallito:
apposizione dei sigilli e inventario
La prima fase della procedura fallimentare è l’acquisizione e la con-
servazione del patrimonio del fallito. A seguito della dichiarazione di
fallimento, infatti, i poteri di amministrazione e disposizione dei beni
del fallito passano al curatore fallimentare.
Tale fase ha inizio con l’apposizione dei sigilli, disciplinata dall’art.
84 L.F., a norma del quale, dichiarato il fallimento, il curatore procede,
secondo le disposizioni del codice di procedura civile in tema di succes-
sioni ereditarie (artt. 752 e ss.), all’apposizione dei sigilli sui beni che si
trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore.
In detta operazione il curatore può richiedere l’assistenza della forza
pubblica.
Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato
completamento delle operazioni, l’apposizione dei sigilli può essere
delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.
Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si pro-
cede a norma dell’art. 758 c.p.c., ovvero se ne fa la descrizione nel
processo verbale e, in caso di beni deteriorabili, il giudice delegato
può disporne con decreto la vendita immediata. Non è comunque ri-
chiesta la presenza del fallito.
L’obbligatorietà del procedimento dell’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella
sede principale dell’i mpresa e sugli altri beni del debitore era prevista anche prima della
riforma, quando tale operazione doveva essere svolta non dal curatore, come attualmente
previsto, bensì dal giudice delegato o, in caso di s uo impedimento, dal Giudice di pace
con l’assistenza, salvo legittimo impedimento, del curatore.
Nel compl esso, tale fas e della proced ura è stata semplif‌icata nel l’ottica di r endere più
celeri e agevoli le operazioni.
Dell’apposizione dei sigilli va redatto un verbale.
L’art. 86 L.F. elenca i beni che sono esclusi dall’apposizione dei si-
gilli e che devono essere consegnati al curatore, e precisamente:
Apposizion e
dei sigilli
Parte I | Il fallimento
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- il denaro contante, che dovrà essere depositato dal curatore stesso
nelle forme di cui all’art. 34 L.F.;
- le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;
- le scritture contabili e ogni altra documentazione da questi richiesta
o acquisita, se non ancora depositate nella cancelleria del Tribunale.
Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in un luogo idoneo, an-
che presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture conta-
bili a richiesta del fallito o di chi ne ha diritto. Nel caso in cui il curatore
non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l’interessato
può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto mo-
tivato. Inoltre, può esserne richiesto il rilascio di copia, previa autoriz-
zazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.
Ovviamente, sono esclusi dall’apposizione dei sigilli anche i beni
esclusi dal fallimento (art. 46 L.F.).
L’art. 87 L.F., sempre nell’ottica di accelerare e semplif‌icare le opera-
zioni di inventario dei beni, consente al curatore di provvedere diret-
tamente a rimuovere i sigilli e a procedere alla redazione dell’in-
ventario (secondo le norme del codice di procedura civile previste per
la rimozione dei sigilli, ex artt. 762 e ss., e la redazione dell’inventario,
ex artt. 769 e ss.) senza la preventiva autorizzazione del giudice
delegato. Per il resto, la norma è rimasta pressoché invariata.
Il curatore, rimossi i sigilli, redige l’inventario nel più breve tempo pos-
sibile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, redigendo,
con l’assistenza del cancelliere, un verbale delle attività compiute.
Possono intervenire anche i creditori.
Il curatore quando occorre nomina uno stimatore.
Prima di chiudere l’inventario, il curatore invita il fallito - o, se si trat-
ta di società, gli amministratori - a dichiarare se ha notizia dell’esi-
stenza di altre attività da comprendere nell’inventario, con l’avverti-
mento delle pene stabilite dall’art. 220 L.F. in caso di falsa o omessa
dichiarazione.
L’inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli
intervenuti.
Uno degli originali è depositato nella cancelleria del Tribunale.
Ai sensi dell’art. 87bis L.F., in deroga a quanto previsto dagli artt. 52
e 103 L.F., i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o
personali chiaramente riconoscibili e non contestati possono es-
sere restituiti, con decreto del giudice delegato, su istanza della parte
interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori,
anche provvisoriamente nominato, evitando in tal modo la proposizio-
ne da parte del terzo della domanda di rivendica o di restituzione.
Rimozione
dei sigilli e
inventario
Inventario
su altri beni
Capitolo 6 |
Le fasi della procedura fallimentare
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I beni di cui sopra non possono essere inclusi nell’inventario.
Mentre con la sentenza dichiarativa di fallimento si realizza lo spossessamento dei beni, la
redazione dell’inventario compor ta la consegna dei beni al curatore fallimentare, il q uale,
a partire da tale momento, ne assume la custodia. L’art. 88 L.F. prevede, infatti, la presa in
consegna da parte del curatore dei beni che, di volta in volta, vengono inventariati insieme
con le scritture contabili e i documenti del fallito.
Sono inventariati anche i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto
di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni,
tuttavia, non sono soggetti alla presa in consegna da parte del curatore.
Se il fallito possiede immobili o beni mobili registrati o comun-
que beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore deve noti-
f‌icare un estratto della sentenza di fallimento agli uf‌f‌ici competenti
perché sia trascritto nei pubblici registri.
L’art. 89 L.F. prevede la redazione, da parte del curatore, di elenchi
integrativi e della redazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio.
Il curatore, dunque, in base alle scritture contabili del fallito e alle al-
tre notizie che può raccogliere, deve compilare l’elenco dei creditori,
con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché
l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari
e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con
indicazione dei titoli relativi.
Gli elenchi sono depositati in cancelleria.
Il curatore deve, inoltre, redigere il bilancio dell’ultimo esercizio, se
non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, e apportare le
rettif‌iche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi
presentati dal fallito a norma dell’art. 14 L.F..
Custodia e conservazione
del patrimonio del fallito
Apposizione dei sigilli e
redazione del relativo verbale
Redazione dell’inventario
Presa in consegna dei beni inventariati da parte del curatore
curatore
eventuali coadiutori
eventuale aiuto della forza pubblica
curatore assistito dal cancelliere
Elenchi
integrativ i
e redazione
del bilancio

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