DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2007, n. 169 - Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80

Coming into Force01 Gennaio 2008
Published date16 Ottobre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/10/16/007G0184/ORIGINAL
Enactment Date12 Settembre 2007
Official Gazette PublicationGU n.241 del 16-10-2007
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5-bis, della citata legge 14 maggio 2005, n. 80, inserito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 5 del 2006 e del regio decreto n. 267 del 1942;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica e dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al Titolo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

  1. L'articolo 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:

Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

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Art 2.

Modifiche al Titolo II, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

  1. All'articolo 9-bis, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole «La sentenza che dichiara l'incompetenza e' trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento che dichiara l'incompetenza e' trasmesso».

  2. All'articolo 10, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «salva la facolta», sono aggiunte le seguenti: «per il creditore o per il pubblico ministero».

  3. All'articolo 14, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi».

  4. L'articolo 15, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:

    Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). - Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.

    Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

    Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

    Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e' volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo' richiedere eventuali informazioni urgenti.

    I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi.

    Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.

    Le parti possono nominare consulenti tecnici.

    Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.

    Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 1.

    .

  5. L'articolo 16, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:

    Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento). - Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:

    1) nomina il giudice delegato per la procedura;

    2) nomina il curatore;

    3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;

    4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessita' della procedura;

    5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

    La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.

    .

  6. All'articolo 17, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «codice di procedura civile,» sono aggiunte le seguenti «al pubblico ministero,».

  7. L'articolo 18, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:

    Art. 18 (Reclamo). - Contro la sentenza che dichiara il fallimento puo' essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.

    Il ricorso deve contenere:

    1) l'indicazione della corte d'appello competente;

    2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;

    3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;

    4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

    Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.

    Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

    Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

    Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione...

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