Primo programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Autostrada Salerno-Reggio Calabria - 4? Megalotto. (Deliberazione n. 116/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilita' di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 128, che rifinanzia il FAS;

il comma 130, che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacita' di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorita' nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico;

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che ha rifinanziato l'art. 13 della legge n. 166/2002;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e visti in particolare:

l'art. 5, comma 1, che dispone che - per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge n. 289/2002, come modificato dall'art. 4, comma 130, della legge n. 350/2003 - questo Comitato finanzi prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, selezionati secondo i principi adottati nella propria delibera 29 settembre 2004, n. 21;

l'art. 8, comma 6, che prevede che la copertura degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, avvenga tramite un trasferimento - da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali - di un importo non inferiore a 750 milioni di euro;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

Viste le proprie delibere 23 aprile 1997, n. 74 (Gazzetta Ufficiale n. 203/1997), 29 agosto 1997, n. 175 (Gazzetta Ufficiale n. 250/1997), come modificata dalla delibera 9 luglio 1998, n. 69 (Gazzetta Ufficiale n. 251/1998), 9 luglio 1998, n. 70 (Gazzetta Ufficiale n. 195/1998, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 209/1998), 22 gennaio 1999, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 47/1999), 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), con le quali sono stati, tra l'altro, disposti finanziamenti per interventi di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria per un importo complessivo di 2.904,600 miliardi di lire (1.500,1 milioni di euro) a valere sulle risorse recate, rispettivamente, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la propria delibera 21 aprile 1999, n. 49 (Gazzetta Ufficiale n. 162/1999; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 182/1999), con la quale gli interventi sino allora finanziati con le delibere sopra citate sono stati unificati, al fine di assicurare maggiore flessibilita' operativa, in un unico intervento denominato «Interventi di adeguamento autostrada Salerno-Reggio Calabria»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa», tra i «Sistemi stradali ed autostradali», i tre assi di collegamento Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Messina e Messina-Siracusa-Gela per i quali, unitariamente, indica un costo complessivo di 13.449,054 milioni di euro;

Vista la delibera 31 ottobre 2002, n. 96 (Gazzetta Ufficiale n. 30/2003), con la quale questo Comitato ha destinato, a valere sui fondi recati dall'art. 13 della legge n. 166/2002, l'importo di 700 milioni di euro, in termini di volume di investimento, alla prosecuzione dei lavori di ammodernamento e riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria in modo da ripianare le risorse riservate dall'ANAS al 1° macro-lotto (ora riclassificato quale 1° megalotto) e consentire all'ANAS medesima di utilizzare dette risorse con immediatezza per l'appalto di ulteriori lavori sulla stessa autostrada senza attendere i tempi lunghi delle relative assegnazioni;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del...

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