DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45 - Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

Coming into Force10 Aprile 2014
Enactment Date04 Marzo 2014
Published date26 Marzo 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/03/26/14G00057/CONSOLIDATED/20190511
Official Gazette PublicationGU n.71 del 26-03-2014
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

Vista la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96 - Legge di delegazione europea, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico dell'energia nucleare e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;

Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;

Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, concernente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, ed in particolare l'articolo 29, relativo all'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l'articolo 21, comma 20-bis, che ha disposto, in via transitoria, l'attribuzione all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) delle funzioni e dei compiti facenti capo alla soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante l'attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;

Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante l'attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso in data 16 gennaio 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia si definisce «autorita' di regolamentazione competente» il soggetto di cui all'articolo 6 del presente decreto, designato a svolgere le funzioni e i compiti di autorita' nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione stabiliti nella legislazione vigente. 

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

Vista la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96 - Legge di delegazione europea, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico dell'energia nucleare e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;

Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;

Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, concernente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, ed in particolare l'articolo 29, relativo all'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l'articolo 21, comma 20-bis, che ha disposto, in via transitoria, l'attribuzione all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) delle funzioni e dei compiti facenti capo alla soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante l'attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;

Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante l'attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso in data 16 gennaio 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia si definisce «autorita' di regolamentazione competente» il soggetto di cui all'articolo 6 del presente decreto, designato a svolgere le funzioni e i compiti di autorita' nazionale , indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione stabiliti nella legislazione vigente.

Art 1 bis.

Art. 1-bis. (Principi generali).

((1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attivita' o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono responsabili in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.

  1. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato e' responsabile in via sussidiaria riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti la restituzione di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o al fabbricante in territorio estero o la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca al Paese dal quale proviene la...

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