Appendice

AutoreGiuseppe Tempesta
Pagine125-190
APPENDICE
DECRETO LEGISLATIVO 22.01.2004, n. 42 (in Suppl. ordinario n. 28 alla Gaz-
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Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per
i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
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Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8
Visto l’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 settembre 2003;
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agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Ca-
mera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
1. È approvato l’unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli
e dell’allegato A, vistato dal Ministro proponente.
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degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varlo e di farlo osservare.
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
Parte prima – Disposizioni generali
Articolo 1
Principi
1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il
patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costitu-
zione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memo-
ria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sosten-
gono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e
la valorizzazione.

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