La nozione di bene culturale e di interesse religioso

AutoreGiuseppe Tempesta
Pagine21-52
1. Premessa
L’aspetto principale che caratterizza la disciplina dei beni culturali, la cui
traccia è immediatamente individuabile nella evoluzione storica dell’ordina-
mento di settore, è una speciale configurazione del rapporto tra autorità e
proprietà e tra autorità e libertà di commercio.
Il bene culturale, infatti, si presenta come bene aperto ad una fruizione
universale, pertanto la potestà pubblica di tutela, che si esprime attraverso
la regolazione concernente l’esercizio delle normali facoltà di godimento
del proprietario, è diretta a garantire detta fruibilità.
Il Codice che nel 2004 ha raccolto i principi giuridici che legano la comu-
nità ai “suoi” beni culturali, oltre a disegnare una scena caratterizzata dalla
profondità dello sfondo (“La tutela e la valorizzazione del patrimonio cultu-
rale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo
territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”, art. 1, comma 2), chiama
al lavoro tutta la Repubblica, non soltanto lo Stato, affinchè dal più piccolo
dei Comuni d’Italia, passando dalle Province, dalle Città metropolitane e
dalle Regioni per giungere al Ministero per i beni e le attività culturali, si
adoperi per la conservazione e la pubblica fruizione di questi beni.
Anche i privati proprietari di beni culturali (molti, in Italia) sono “te-
nuti a garantirne la conservazione”.
Nessuno, in sostanza, può disinteressarsi della effettività e godibilità
dei valori insiti nei beni culturali: questo è il principio intorno al quale
ruota l’organizzazione pubblica della tutela, della valorizzazione e della
fruizione generale delle testimonianze materiali di civiltà.
L’osservazione si amplia con particolare riferimento al tema dei beni
culturali di interesse religioso. Questo tema suscita grande interesse in
PARTE PRIMA
LA NOZIONE DI BENE CULTURALE
E DI INTERESSE RELIGIOSO
22 Parte Prima
ragione della circostanza che un enorme numero di beni culturali si
trova nella titolarità degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; e
che già con i Patti Lateranensi del 1929, ancor meglio con il c.d. Con-
cordato bis del 1984, lo Stato italiano ha ottenuto dalla Chiesa cattolica
la massima fruibilità dei beni culturali d’interesse religioso esposti nelle
chiese, nei conventi, nelle abbazie, anche se si tratta di luoghi destinati
al culto.
Nonostante gli accordi, talora sorgono, come è naturale, questioni com-
plesse, data essenzialmente la peculiarità della categoria, in quanto nello
stesso bene sono presenti due diverse valenze, una di carattere religioso,
l’altra connessa alla qualificazione di bene culturale che determina la sot-
toposizione al particolare regime previsto dalle leggi dello Stato in ordine
alla tutela, alla valorizzazione e, soprattutto, alla fruizione generale del
bene stesso.
La caratteristica principale di detti beni consiste, dunque, nella circo-
stanza che nel medesimo valore coesistono due proprietà giuridiche (reli-
giosa e culturale), entrambe compatibili con la fruizione collettiva, reci-
procamente integrate e costitu zio nalmente rilevanti: “la Costituzione,
infatti, impegna la Repubblica non solo alla promozione e sviluppo della
cultura, prevedendo conseguentemente l’onere di tutelare il patrimonio
storico artistico della Nazione (art. 9 Cost.), ma inquadra ed ispira il con-
cetto di cultura ad una concezione pluralista e composita, comprensiva
della componente religiosa ampiamente garantita sotto gli articolati pro-
fili della libertà (art. 2 Cost.)1.
Arduo compito è definire la categoria dei “beni culturali di interesse
religioso” che non può prescindere dall’esame delle leggi di tutela dei beni
culturali nella loro evoluzione storica e della pluralità di fonti normative:
statali, pattizie e confessionali che li riguardano.
1 A. TALAMANCA, I beni culturali ecclesiastici tra legislazione statale e normativa
bilaterale, in Il Diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale, Milano, 1985, 4 ss.
La nozione di bene culturale e di interesse religioso 23
2. Natura giuridica dei beni culturali
La locuzione “bene culturale2 è stata adottata per la prima volta in
Italia3 dalla Commissione Franceschini4 che nella Dichiarazione I ha pre-
cisato: “appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni
aventi riferimento alla storia della civiltà” e “sono assoggettati alla legge
i beni di interesse archeologico, storico, artistico ambientale e paesistico,
archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza
materiale avente valore di civiltà”; l’espressione è stata ripresa dalle Com-
missioni Papaldo5 e nella legge istitutiva del Ministero per i beni culturali
e ambientali (d.l. 14.12.1974, n. 657, conv. in l. 29.1.1975, n. 5).
Ma la rilevanza assunta nell’ordinamento dalla locuzione “bene cultu-
rale” è dimostrata dalla circostanza che detta espressione ha sostituito
quella di “cose di interesse storico artistico”, di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, o quella di “antichità e belle arti” che rappresentava un
ambito di competenze nel quadro dell’organizzazione pubblica del Mini-
stero della pubblica istruzione6. Non si è trattato di una semplice modifica
termi nologica, ma di una nuova qualificazione giuridica in termini di
beni”.
L’art. 810 cod.civ., infatti, definisce “beni” “le cose che possono for-
mare oggetto di diritti”, donde con il termine “bene culturale” si è inteso
2 Appare assai utile la lettura di A. ANGIULI e V. CAPUTI IAMBRENGHI, Commen-
tario al Codice dei beni culturali e del paesaggio, Torino, 2005, Introduzione, La codifica-
zione delle belle arti e del paesaggio, del secondo A.; per un approfondimento sotto il profilo
dell’esegesi filosofica e giuridica cfr. ivi B. SAPONARO, 29-41; G. SEVERINI, Parte I,
Disposizioni generali, artt. 1-2, Principi, Patrimonio culturale, in M.A. Sandulli (a cura di),
3 L’espressione “beni culturali” si rinviene nelle convenzioni internazionali che hanno
stabilito principi di cooperazione interstatale per la protezione dei valori della cultura ricono-
sciuti nei vari paesi: Convenzione dell’Aja del maggio 1954, per la protezione dei ‘beni cul-
turali’ in caso di conflitto armato; Convenzione di Parigi del 14.11.1970 concernente le mi-
sure per vietare ed impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di
proprietà di beni culturali; Convenzione di Parigi del 16.11.1972 per la protezione del patri-
monio mondiale culturale e naturale.
4 Istituita con legge 26 aprile 1964, n. 310, per una indagine sulla tutela del patrimonio
storico, artistico, archeologico e del paesaggio. Gli atti, costituiti da una Relazione finale con
84 Dichiarazioni e 9 Raccomandazioni, sono stati pubblicati con il titolo: Per la salvezza dei
beni culturali in Italia, Roma, 1967.
5 Istituite il 9 aprile 1968 ed il 31 marzo 1971.
6 Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione
sulla cui base è stato istituito il Ministero per i beni e le attività culturali con d.l. n. 657/1974,
conv. in legge 29.1.1975, n.5.

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