DECRETO 16 marzo 2006 - Modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente regolamento per l'amministrazione e per la contabilita' generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente regolamento per l'Amministrazione e la contabilita' degli organismi della difesa;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, concernente riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, concernente testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, concernente regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, concernente razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'art. 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in materia di acquisti di beni e servizi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente regolamento di semplificazioni dei procedimenti di spese in economia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante regolamento concernente disciplina delle attivita' del Genio militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa 1 agosto 2002, recante modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'amministrazione della Difesa;

Ravvisata la necessita' di apportare modifiche al richiamato decreto del Ministro della difesa 1 agosto 2002, per adeguarlo alle intervenute modifiche normative primarie succedutesi nel tempo, nonche' alle esigenze maturate in alcuni settori dell'amministrazione della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

  1. Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte degli organismi dell'Amministrazione della difesa.

  2. Le disposizioni di cui all'art. 5 del presente decreto si applicano anche ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, cosi' come disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, e secondo i limiti ivi previsti.

  3. Sono fatte salve le norme e le disposizioni che regolano gli approvvigionamenti di beni e servizi da parte degli organismi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione

  4. Le tipologie di spese per le quali e' consentito il ricorso alla procedura in economia, nei limiti di importo di cui al successivo art. 3, sono le seguenti:

    a) acquisizioni di beni e servizi che il Ministro dichiari debbano rimanere segrete; acquisizioni di beni e servizi che debbano essere accompagnate da misure speciali di sicurezza in base a disposizioni di legge o di regolamento, ovvero promananti dal vertice tecnico-operativo interforze;

    b) acquisizione di beni e servizi necessari a fronteggiare l'immediato pericolo o necessari per la difesa da ogni genere di calamita' ed evento naturale o azione prodotta dall'uomo, ovvero necessari per le riparazioni dei danni da questi causati o connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico;

    c) provvidenze urgenti per l'igiene e la sicurezza del personale nel corso dei lavori e dei primi soccorsi in caso di infortunio;

    d) spese relative al corsi per l'addestramento militare e professionale in Italia o all'estero del personale militare e civile;

    e) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo e di difesa aerea, nonche' tutte le spese necessarie per assicurare le attivita' operative inerenti alle manovre, alle esercitazioni, ai trasporti ed al connessi servizi di supporto tecnico-logistico;

    f) acquisizione di beni e servizi da effettuare necessariamente con imprese straniere per i quali i fornitori non intendano impegnarsi con contratti ovvero si ricorra ad agenzie od organismi internazionali appositamente costituiti;

    g) studi, consulenze specialistiche, indagini e rilevazioni, progettazioni e costruzioni di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparati, impianti e materiali speciali, attinenti alla difesa militare;

    h) acquisizione di beni e servizi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT