IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 466;
Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione parlamentare del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 6 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;
Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione all'art. 4, comma 2, in quanto la deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si giustifica con le particolari esigenze di celerita' del procedimento in questione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni
Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nuove regole in ordine all'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima sia inferiore alle 200.000 unita' di conto europee, con esclusione dell'IVA. Tale limite e' ridotto a 130.000 unita' di conto europee per i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri indicati nell'allegato 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive n. 77/462/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.
Sono fatti salvi gli acquisti di beni e servizi in economia, per i quali valgono i principi stabiliti all'art. 10.
Ai sensi del presente regolamento, si intendono per pubbliche forniture, i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto fra un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti al comma 4.
Sono amministrazioni o enti aggiudicatori tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' le istituzioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
La disciplina del presente regolamento non si applica alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.