DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 573 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario

Coming into Force08 Aprile 1995
End of Effective Date30 Giugno 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/10/10/094G0311/CONSOLIDATED/20060502
Enactment Date18 Aprile 1994
Published date10 Ottobre 1994
Official Gazette PublicationGU n.237 del 10-10-1994
CAPO I
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 466;

Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione parlamentare del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 6 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;

Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione all'art. 4, comma 2, in quanto la deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si giustifica con le particolari esigenze di celerita' del procedimento in questione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

  1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nuove regole in ordine all'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima sia inferiore alle 200.000 unita' di conto europee, con esclusione dell'IVA. Tale limite e' ridotto a 130.000 unita' di conto europee per i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri indicati nell'allegato 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive n. 77/462/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.

  2. Sono fatti salvi gli acquisti di beni e servizi in economia, per i quali valgono i principi stabiliti all'art. 10.

  3. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per pubbliche forniture, i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto fra un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti al comma 4.

  4. Sono amministrazioni o enti aggiudicatori tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' le istituzioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

  5. La disciplina del presente regolamento non si applica alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 2.

Principi procedimentali

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici adeguano la propria organizzazione e conformano i procedimenti disciplinati dal presente regolamento ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento alle disposizioni sul responsabile del procedimento, sul diritto di accesso e sull'autocertificazione, adottando, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni regolamentari e le idonee misure organizzative, previste dagli articoli 2, 4 e 24 della citata legge n. 241/90.

  2. A norma dell'art. 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47, per i contratti relativi a pubbliche forniture, il cui valore sia inferiore a cinquanta milioni di lire, non sono richiesti gli adempimenti in materia di certificazione antimafia e di dichiarazione sostitutiva previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e dalla legge 17 gennaio 1994, n. 47.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 3.

Programmazione degli acquisti di beni e servizi per le amministrazioni statali

  1. Per avviare tempestivamente le procedure di acquisto dei beni e dei servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici delle amministrazioni statali, il Provveditorato generale dello Stato formula, entro il mese di gennaio di ogni anno, un fabbisogno presunto calcolato nella percentuale massima del 80 per cento della media delle quantita' di beni acquistati con le corrispondenti gare dei precedenti tre esercizi.

  2. Le amministrazioni dello Stato sono ugualmente tenute a rappresentare le esigenze di beni e servizi per il funzionamento dei propri uffici, al fine di rendere possibile l'integrazione o la correzione del fabbisogno presunto di cui al comma 1.

  3. Il Ministro del tesoro provvede ad adeguare la disciplina dei procedimenti di competenza del Provveditorato generale dello Stato in conformita' con i principi e le disposizioni contenuti nel presente regolamento.

Art 3.

Programmazione degli acquisti di beni e servizi per le amministrazioni statali

  1. Per avviare tempestivamente le procedure di acquisto dei beni e dei servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici delle amministrazioni statali, il Provveditorato generale dello Stato formula, entro il mese di gennaio di ogni anno, un fabbisogno presunto calcolato nella percentuale massima del 80 per cento della media delle quantita' di beni acquistati con le corrispondenti gare dei precedenti tre esercizi.

  2. Le amministrazioni dello Stato sono ugualmente tenute a rappresentare le esigenze di beni e servizi per il funzionamento dei propri uffici, al fine di rendere possibile l'integrazione o la correzione del fabbisogno presunto di cui al comma 1.

  3. Il Ministro del tesoro provvede ad adeguare la disciplina dei procedimenti di competenza del Provveditorato generale dello Stato in conformita' con i principi e le disposizioni contenuti nel presente regolamento. 1

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 4.

Acquisizione di pareri

  1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito...

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