DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. 384 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia

Coming into Force08 Novembre 2001
End of Effective Date08 Giugno 2011
Published date24 Ottobre 2001
Enactment Date20 Agosto 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/10/24/001G0443/CONSOLIDATED/20110513
Official Gazette PublicationGU n.248 del 24-10-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 2, n. 4);

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 30 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;

Considerato che le competenti commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli istituti e scuole di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

  2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonche' la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 2, n. 4);

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 30 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;

Considerato che le competenti commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi ivi comprese quelle relative all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49, da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli istituti e scuole di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

  2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, ivi compresi quelli relativi all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo finalizzate alla costruzione, demolizione, ristrutturazione, ampliamento, restauro, manutenzione e risanamento ambientale di opere ed impianti nei Paesi in via di sviluppo, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonche' la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

Art 2.

Area e forme della procedura

  1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

  2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, l'acquisizione in economia puo' essere effettuata:

    1. in amministrazione diretta;

    2. a cottimo fiduciario.

  3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

  4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

Art 3.

Limiti di applicazione

  1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA. E' fatto salvo, per il settore della difesa, quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

  2. Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere artificiosamente frazionata.

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art 3.

Limiti di applicazione

  1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi incluse quelle destinate all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49, sono...

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