Art
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I lavori, le provviste ed i servizi che, sotto l'immediata responsabilita' dei funzionari all'uopo delegati, possono a norma del primo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, essere eseguiti in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, sempreche' la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:
1) lavori e provviste che il Ministro dichiari debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato;
2) lavori e provviste per fronteggiare l'immediato pericolo o per la difesa dalle inondazioni, per il prosciugamento degli edifici e dei comprensori militari inondati, per le riparazioni dei danni causati da incendi, da agenti atmosferici e tellurici e da altre calamita', nonche' i lavori concernenti la stabilita' degli edifici militari, la bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici di qualunque genere, i lavori per la riparazione immediata e diretta dei danni derivanti da esercitazioni;
3) lavori, provviste e servizi di ogni specie per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
4) immediate provvidenze a vantaggio dell'igiene e della sicurezza del personale durante i lavori e per i primi soccorsi in casi di infortunio;
5) spese relative a corsi concernenti l'addestramento militare e professionale all'interno e all'estero del personale militare e civile;
6) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la necessaria continuita' dei servizi: sanitario, viveri, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, combustibili, carbolubrificanti, foraggi, fari e segnalamenti marittimi, telecomunicazioni, assistenza al volo militare e difesa aerea, nonche' tutte le spese necessarie per assicurare la continuita' dei servizi afferenti la leva, l'arruolamento ed il reclutamento e delle attivita' operative inerenti a manovre, esercitazioni, trasporti e connessi servizi di supporto tecnico logistico e la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
7) provviste, lavori e prestazioni di esclusiva produzione estera per le quali i fornitori non intendano impegnarsi con contratti;
8) studi, progettazioni e costruzione di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi, infrastrutture, impianti e materiali speciali, quando l'amministrazione vi provvede direttamente;
9) provviste e lavori indispensabili per la rimozione degli ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima ed aerea, nonche' per l'agibilita' dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di aerei;
10) spese per il funzionamento delle sale mediche, compreso l'acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;
11) spese per il funzionamento delle mense di servizio e per l'acquisto di generi sostitutivi, di miglioramento vitto e di conforto, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;
12) spese relative all'accasermamento, all'igiene dei militari, nonche' spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;
13) spese per l'illuminazione, per le utenze telefoniche e per il riscaldamento dei locali, per la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;
14) spese per il funzionamento delle carceri militari, quando la interruzione delle provviste, delle prestazioni e dei lavori possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;
15) acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di...