DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1983, n. 939 - Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa

Coming into Force13 Marzo 1984
End of Effective Date13 Settembre 2005
Enactment Date05 Dicembre 1983
Published date27 Febbraio 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/02/27/083U0939/CONSOLIDATED/20050830
Official Gazette PublicationGU n.57 del 27-02-1984
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Considerata la necessita' di ridisciplinare con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata, nella riunione del 23 novembre 1983;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto:

E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 dicembre 1983 PERTINI CRAXI - SPADOLINI - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte

dei conti, addi' 20 febbraio 1984 Atti di Governo

registro n. 49, foglio n. 11

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 APRILE 2005, N. 170

Regolamento lavori provviste e servizi da parte degli organi del ministero della difesa

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA DIFESA.

Art 1

I lavori, le provviste ed i servizi che, sotto l'immediata responsabilita' dei funzionari all'uopo delegati, possono a norma del primo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, essere eseguiti in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, sempreche' la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

1) lavori e provviste che il Ministro dichiari debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato;

2) lavori e provviste per fronteggiare l'immediato pericolo o per la difesa dalle inondazioni, per il prosciugamento degli edifici e dei comprensori militari inondati, per le riparazioni dei danni causati da incendi, da agenti atmosferici e tellurici e da altre calamita', nonche' i lavori concernenti la stabilita' degli edifici militari, la bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici di qualunque genere, i lavori per la riparazione immediata e diretta dei danni derivanti da esercitazioni;

3) lavori, provviste e servizi di ogni specie per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;

4) immediate provvidenze a vantaggio dell'igiene e della sicurezza del personale durante i lavori e per i primi soccorsi in casi di infortunio;

5) spese relative a corsi concernenti l'addestramento militare e professionale all'interno e all'estero del personale militare e civile;

6) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la necessaria continuita' dei servizi: sanitario, viveri, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, combustibili, carbolubrificanti, foraggi, fari e segnalamenti marittimi, telecomunicazioni, assistenza al volo militare e difesa aerea, nonche' tutte le spese necessarie per assicurare la continuita' dei servizi afferenti la leva, l'arruolamento ed il reclutamento e delle attivita' operative inerenti a manovre, esercitazioni, trasporti e connessi servizi di supporto tecnico logistico e la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

7) provviste, lavori e prestazioni di esclusiva produzione estera per le quali i fornitori non intendano impegnarsi con contratti;

8) studi, progettazioni e costruzione di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi, infrastrutture, impianti e materiali speciali, quando l'amministrazione vi provvede direttamente;

9) provviste e lavori indispensabili per la rimozione degli ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima ed aerea, nonche' per l'agibilita' dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di aerei;

10) spese per il funzionamento delle sale mediche, compreso l'acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;

11) spese per il funzionamento delle mense di servizio e per l'acquisto di generi sostitutivi, di miglioramento vitto e di conforto, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;

12) spese relative all'accasermamento, all'igiene dei militari, nonche' spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;

13) spese per l'illuminazione, per le utenze telefoniche e per il riscaldamento dei locali, per la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;

14) spese per il funzionamento delle carceri militari, quando la interruzione delle provviste, delle prestazioni e dei lavori possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;

15) acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di...

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