DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 164 - Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca

Versione originale<a href='/vid/regolamento-concernente-l-organizzazione-853108155'>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 164 - Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca</a>
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e in particolare l'articolo 2, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'articolo 4-bis;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'articolo 1, comma 345;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e in particolare l'articolo 6;

Considerato che l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, prevede l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e stabilisce che su detto regolamento e' acquisito il parere del Consiglio di Stato;

Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 e n. 155, recanti regolamenti concernenti l'organizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente;

Sentito il Ministero dell'istruzione;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 24 settembre 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2020;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Organizzazione del Ministero

  1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero».

  2. Il Ministero e' articolato nelle seguenti cinque direzioni generali, coordinate da un segretario generale:

    1. direzione generale delle istituzioni della formazione superiore;

    2. direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;

    3. direzione generale della ricerca;

    4. direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione;

    5. direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

  3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonche' ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero. Esse provvedono, altresi', nelle materie di rispettiva competenza, a curare il contenzioso e a stipulare accordi e convenzioni assumendone le rispettive responsabilita'. Il coordinamento del contenzioso afferente a piu' direzioni generali e' assicurato dal segretario generale.

  4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.

  5. Il segretario generale individua il direttore generale al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Ciascun direttore generale individua il dirigente della propria direzione al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

  6. Presso il segretariato generale di cui all'articolo 2, opera la Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, la quale formula pareri sulle questioni comuni alle attivita' di piu' direzioni e puo' formulare proposte al Ministro dell'universita' e della ricerca per l'emanazione di indirizzi e direttive. La Conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata nonche' in materia di coordinamento delle attivita' informatiche. La Conferenza e' presieduta dal segretario generale, che la convoca periodicamente con cadenza almeno semestrale o, in via straordinaria, su richiesta di almeno due direttori generali. L'ordine del giorno delle sedute della Conferenza e' preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di gabinetto, i quali hanno facolta' di partecipare alle sedute della medesima Conferenza.

Art 2.

Segretariato generale

  1. Il segretario generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle di seguito indicate:

    1. coordinamento per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro e funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro;

    2. coordinamento delle attivita' delle direzioni generali al fine di assicurare l'unita' dell'azione amministrativa, anche attraverso la convocazione della Conferenza permanente dei direttori generali per l'esame di questioni di particolare rilievo o di massima, potendo anche sollecitare o, previa diffida, sostituire le direzioni generali, in caso di inerzia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, anche avvalendosi del soggetto competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

    3. risoluzione dei conflitti di competenza fra le direzioni generali;

    4. raccordo con le direzioni generali per le attivita' inerenti ai rapporti con le conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

    5. formulazione, sentiti i direttori generali, di proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    6. adozione, in pendenza dei procedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, anche ad interim, dei provvedimenti di competenza delle direzioni generali necessari a garantire la continuita' dell'azione amministrativa.

  2. Il segretario generale svolge, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, anche funzioni di coordinamento nelle seguenti aree:

    1. internazionalizzazione della formazione superiore e della ricerca;

    2. promozione e produzione artistica relativamente al comparto delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

    3. promozione di eventi, manifestazioni e attivita' di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero;

    4. attivita' connesse agli obblighi di trasparenza, incluse le verifiche sul rispetto degli stessi nonche' attivita' connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

    5. esame di protocolli di intesa, convenzioni e accordi e verifiche sulla relativa attuazione;

    6. rapporti con la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgId) e con le altre autorita', agenzie, organismi o enti pubblici che operano nei settori di competenza del Ministero;

    7. supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti e del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale.

  3. Il segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  4. Nell'ambito del segretariato generale...

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