DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86 - Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'

Coming into Force13 Luglio 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/07/12/18G00113/CONSOLIDATED/20191224
Enactment Date12 Luglio 2018
Published date12 Luglio 2018
Official Gazette PublicationGU n.160 del 12-07-2018
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni in materia di turismo, concentrando le relative funzioni nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire una politica integrata di valorizzazione del Made in Italy e di promozione coerente e sostenibile del Sistema Italia;

Ritenuto altresi' necessario ed urgente procedere ad una riorganizzazione delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di individuare un unico centro di coordinamento e di responsabilita' politica per la bonifica dei siti inquinati, per le politiche di contrasto al rischio idrogeologico, per la difesa del suolo e le politiche di sviluppo sostenibile ed economia circolare;

Ritenuto inoltre necessario ed urgente procedere ad un riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche in favore della famiglia, in materia di adozioni, infanzia e adolescenza e di politiche in favore delle persone con disabilita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati

  1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nonche' quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Dipartimento del turismo, che e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 2, comma 1, il numero 7) e' sostituito dal seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;» e il numero 12) e' sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;»;

    2. all'articolo 27, comma 3, le parole: «del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri», sono soppresse;

    3. all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: «; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo» sono soppresse;

    4. all'articolo 33, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;

    5. all'articolo 34, comma 1, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «quattro».

  4. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

  5. La denominazione: «Ministero per i beni e le attivita' culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo».

  6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali le competenze gia' previste dalle norme vigenti relative alla «Scuola dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonche' le risorse necessarie al funzionamento della medesima Scuola. Quest'ultima e' ridenominata «Scuola dei beni e delle attivita' culturali» e le sue attivita' sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo statuto della Scuola.

  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di ruolo nonche' il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo con la societa' in house ALES. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia' previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. E' riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le facolta' assunzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

  8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ridotta per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, e' incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per i beni e le attivita' culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

  9. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base delle...

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