IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed al conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri;
Ritenuto altresi' necessario ed urgente attribuire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze in materia di definizione delle politiche commerciali e promozionali con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, al fine di conferire una visione unitaria della promozione dell'interesse nazionale all'estero;
Ritenuto inoltre necessario ed urgente, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, procedere ad una rimodulazione degli stanziamenti per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di potenziare il sistema dei controlli interni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istituendo un'apposita struttura tecnica;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di riordinare l'organizzazione del Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza che il Presidente e i componenti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti, nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dei beni e delle attivita' culturali, del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo
Al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresi' trasferite, secondo le modalita' di cui al comma 6 e seguenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attivita' di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali sono altresi' istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centosessantasette posizioni di livello non generale.
La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e' rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.
Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.
Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le attivita' culturali si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.
A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attivita' culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonche' il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio...