(Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di edilizia agevolata)
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I commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento e' altresi' applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilita' dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.
2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l'Amministrazione puo' ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di contabilita' pubblica. In tal caso il termine e' interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.
La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresi' ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, gia' trasferiti dal commissario ad acta ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto".
Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente destinatario del trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le modalita' di formazione del campione di progetti non inferiore al 20 per cento delle opere definite, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.
Per le opere stradali di interesse intercomunale in corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le funzioni di esecuzione, manutenzione e gestione sono trasferite alle regioni che subentrano nei rapporti giuridici intercorsi, anche processuali, ai soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione delle risorse al completamento dei progetti originariamente approvati.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario ad acta nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio e' costituito da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovra' riguardare le attivita' del commissario ad acta sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed economicita' della gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi. Nessun compenso o rimborso spese e' previsto per i componenti del collegio.
Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte. In tale ultimo caso si puo' procedere ad una eventuale riduzione del numero degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario del programma di cui al predetto articolo 18 puo' contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, ai fini della completa realizzazione dell'opera.
Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 5 possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, competenti al prezzo di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5...