Sentenza nº 256 da Constitutional Court (Italy), 13 Novembre 2014

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione13 Novembre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 256

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ˮ

- Paolo GROSSI ˮ

- Giorgio LATTANZI ˮ

- Aldo CAROSI ˮ

- Marta CARTABIA ˮ

- Sergio MATTARELLA ˮ

- Mario Rosario MORELLI ˮ

- Giancarlo CORAGGIO ˮ

- Giuliano AMATO ˮ

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 25 febbraio – 4 marzo 2013, depositato in cancelleria il 4 marzo 2013 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza del 21 ottobre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l’avvocato Stephan Beikirker per la Provincia autonoma di Bolzano e l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 25 febbraio − 4 marzo 2013 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 4 marzo 2013, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013), e − tra queste − dell’art. 1, commi 82 e 83, laddove prevede che dal 1° gennaio 2013 − ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero ed in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera − le Regioni e le Province autonome siano tenute a farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale.

    I parametri invocati nel ricorso − enunciati in unico complesso, per tutte le disposizioni oggetto di censura − sono gli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione e l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); gli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»); il d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Disposizioni di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); il d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474); l’art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); gli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); gli artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

  2. − La parte ricorrente ritiene che le disposizioni impugnate, complessivamente considerate, in quanto contenute in una fonte legislativa ordinaria non fondata su di unintesa, comportino la sostanziale modifica di norme dello statuto speciale, di norme di attuazione statutaria, nonché di norme autorizzate dallo statuto in materia finanziaria, senza losservanza delle procedure paritetiche prescritte dagli artt. 103, 104, e 107 dello statuto, con conseguente violazione dei predetti parametri. Sulla base di tali considerazioni, la Provincia ritiene che le stesse...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT