Decreto Legge n. 135/2009 'Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

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10. Decreto Legge n. 135/2009 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di
obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunità europee”
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009)
Articolo 16 “Made in Italy e prodotti interamente italiani
1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classi-
cabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il dise-
gno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclu-
sivamente sul territorio italiano.
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche eu-
ropee e per la semplicazione normativa, possono essere denite le modalità di
applicazione del comma 1.
3. Ai ni dell’applicazione del comma 4, per uso dell’indicazione di vendita
o del marchio si intende la utilizzazione a ni di comunicazione commerciale
ovvero l’apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o
sulla merce dalla presentazione in dogana per l’immissione in consumo o in li-
bera pratica e no alla vendita al dettaglio.
4. Chiunque fa uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come
interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia»,
«tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente ido-
nea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione intera-
mente in Italia del prodotto, ovvero segni o gure che inducano la medesima
fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e’ punito,
ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente,
con le pene previste dall’articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.
5. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le
parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto
salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».
6. Dopo il comma 49 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sono aggiunti i seguenti:
“49-bis – Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del tito-
lare o del licenziatario, con modalita’ tali da indurre il consumatore a ritenere
che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea
sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed
evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufcienti ad evitare qual-
siasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero
senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licen-
ziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase
di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravven-

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