D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 164: Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

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3. D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 164: Disposizioni integrative al decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva
98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
(Pubblicato nella G.U. 9 maggio 2001, n. 106)
Art. 1 – All’articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, è ag-
giunto, in ne, il seguente comma:
“2-bis. Nei casi di cui al comma 1, le tasse sulle concessioni governative re-
lative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di im-
porto corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall’articolo 10, ti-
tolo IV, punto 2, lettere c) ed f) della tariffa indicata nella tabella allegata al
seguente:
“Art. 25-bis. – 1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001,
la protezione accordata ai sensi dell’articolo 22 non opera nei confronti di coloro
che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta
o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o mo-
delli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti
alla fabbricazione, all’offerta ed alla commercializzazione non possono essere
trasferiti separatamente dall’impresa”.

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