D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140: Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

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7. D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140: Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
(Pubblicato nella G.U. 7 aprile 2006, n. 82)
Art. 1.
Introduzione nel titolo II della legge 22 aprile 1941 n. 633, del Capo VII-bis
e dell’articolo 99-bis
Nel titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il capo VII è inserito il
seguente:
«Capo VII-bis – Titolarità dei diritti connessi – Art. 99-bis. – 1. È reputato
titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d’uso, è
individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale nella
recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.».
Art. 2.
Sostituzione dell’articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 156 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:
«Art. 156. – 1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utiliz-
zazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impe-
dire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte
dell’autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati
per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accer-
tato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l’inibitoria, il
giudice può ssare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza succes-
sivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70.
3. L’azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del
Art. 3.
Introduzione dell’articolo 156-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l’articolo 156 è inserito il seguente:
«Art. 156-bis. – 1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si
possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia
individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che
confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione
oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì, che il
giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identicazione dei
soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che
costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.

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