Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà industriale

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5. Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà industriale
(Pubblicato nella G.U. 30 aprile 2004, n. L 157)
Capo I
OGGETTO E CAMPO D’APPLICAZIONE
Articolo1 (Oggetto)
La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso
necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai ni della
presente direttiva i termini “diritti di proprietà intellettuale” includono i diritti di
proprietà industriale.
Articolo 2 (Campo d’applicazione)
1. Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunita-
ria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le
misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si appli-
cano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellet-
tuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazio-
nale dello Stato membro interessato.
2. La presente direttiva si applica fatto salvo il disposto delle norme speci-
che sull’attuazione dei diritti e sulle eccezioni contenute nella legislazione comu-
nitaria in materia di diritto d’autore e diritti connessi al diritto d’autore, segnata-
mente nella direttiva 91/250/CEE, in particolare l’articolo 7 della medesima, o
nella direttiva 2001/29/CE, e in particolare gli articoli da 2 a 6 e l’articolo 8 di
quest’ultima.
3. La presente direttiva fa salve:
a) le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di pro-
prietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE, la direttiva 1999/93/CE, o la direttiva
2000/31/CE in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 della direttiva
2000/31/CE in particolare;
b) gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni interna-
zionali, in particolare dell’accordo sugli ADPIC, inclusi quelli concernenti i pro-
cedimenti e le sanzioni penali;
c) le eventuali disposizioni nazionali degli Stati membri concernenti i proce-
dimenti e le sanzioni penali per quanto riguarda le violazioni dei diritti di pro-
prietà intellettuale.
Capo II
MISURE, PROCEDURE E MEZZI DI RICORSO
Sezione 1
Articolo 3 (Obbligo generale)
1. Gli Stati membri deniscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso
necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla

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