Legge n. 99 del 23 luglio

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9. Legge n. 99 del 23 luglio 2009
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 31 luglio
2009, Suppl. Ord. n. 136)
L’articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, è sostituito dal seguente:
«Art. 239. – (Limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore). –
1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, nu-
mero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di co-
loro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbrica-
zione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con
disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L’attività
in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di of-
ferta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente
dall’azienda».

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