D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95: Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli
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relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
(Pubblicato nella G.U. 4 aprile 2001, n. 79)
Titolo I
Modicazioni al regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, recante disposizioni legislative in materia brevetti
per modelli industriali.
seguente:
“Art. 5 – 1. Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che
siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per disegno o modello s’intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua
parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni,
dei colori, della forma, della struttura superciale e/o dei materiali del prodotto
stesso e/o del suo ornamento.
3. Per prodotto s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi
tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto
complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli graci e caratteri tipogra-
ci, esclusi i programmi per elaboratore.
4. Per prodotto complesso s’intende un prodotto formato da più componenti
che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio
del prodotto”.
Art. 2 – Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l’articolo 5 è inse-
rito il seguente:
“Art. 5-bis – 1. Un disegno o modello e’ nuovo se nessun disegno o modello
identico e’ stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della do-
manda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente
alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro
caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti”.
inserito il seguente:
“Art. 5-ter – 1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impres-
sione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione
generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato
divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o,
qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.
2. Nell’accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in con-
siderazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneciato nel realizzare il
disegno o modello.”.
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