D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.

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6. D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: Codice della proprietà industriale, a
norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273
(Pubblicato nella G.U. 4 marzo 2005, n. 52)
Sezione III
DISEGNI E MODELLI
Articolo 31
Oggetto della registrazione
Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto
dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratte-
ristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura super-
ciale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condi-
zione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi
tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto
complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli graci e caratteri tipogra-
ci, esclusi i programmi per elaboratore.
Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti
che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio
del prodotto.
Articolo 32
La novità
Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato
divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registra-
zione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ul-
tima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche diffe-
riscono soltanto per dettagli irrilevanti.
Articolo 33
Carattere individuale
Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che
suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata
in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima
della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendi-
chi la priorità, prima della data di quest’ultima.
Nell’accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in consi-
derazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneciato nel realizzare il dise-
gno o modello.

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