Sentenza nº 223 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 2004

RelatoreGuido Neppi Modona
Data di Resoluzione15 Luglio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 223

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo†††††††† ZAGREBELSKY††††††† Presidente

- Valerio††††††††† ONIDA†††††††††† Giudice

- Carlo MEZZANOTTE††††††††† "

- Fernanda†††††† CONTRI†††††††† "

- Guido††††††††††† NEPPI MODONA†††† "

- Piero Alberto CAPOTOSTI† "

- Annibale††††††† MARINI†††††††† "

- Franco††††††††† BILE††† "

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††† "

- Francesco†††† AMIRANTE†† "

- Ugo†† DE SIERVO††† "

- Romano††††††† VACCARELLA††††††††† "

- Alfonso†††††††† QUARANTA† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale: dellíart. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dallíart. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nellíambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Torino con ordinanze del 9 novembre 2002 (3 ordinanze) e del 19 dicembre 2002, rispettivamente iscritte al n. 1, al n. 2, al n. 3 e al n. 111 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 e n. 12, prima serie speciale, dellíanno 2003; del combinato disposto dellíart. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, promosso nellíambito di un procedimento penale dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 14 novembre 2002, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

  1. - Con tre ordinanze di identico contenuto (r.o. n. 1, n. 2 e n. 3 del 2003) il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, terzo comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dal comma 1 dellíart. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede che per il reato di cui al comma 5-ter dello stesso art. 14 Ë obbligatorio líarresto dellíautore del fatto.

    Il giudice a quo ñ premesso che procede allíudienza di convalida nei confronti di un cittadino straniero tratto in arresto nella flagranza del reato di cui allíart. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, per non avere ottemperato allíordine, emesso dal questore a norma del comma 5-bis dello stesso art. 14, di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni ñ rileva che líarresto obbligatorio Ë previsto esclusivamente in relazione a fattispecie delittuose particolarmente gravi e che "denotano spiccatissima pericolosit‡ sociale", mentre il reato in oggetto ha natura contravvenzionale ed appare di modesta gravit‡, essendo punito con la pena dellíarresto da sei mesi a un anno.

    La previsione dellíarresto obbligatorio si porrebbe quindi in contrasto con líart. 3 Cost., sia per il maggior rigore della disciplina censurata rispetto a quella prevista per altri reati contravvenzionali, di pari o maggiore gravit‡, sia per líirragionevole equiparazione operata con i gravi delitti elencati nellíart. 380 del codice di procedura penale.

    La disparit‡ di trattamento emergerebbe con particolare evidenza dal confronto con líaltra ipotesi di arresto in flagranza introdotta dalla legge n. 189 del 2002 (art. 13, commi 13 e 13-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998), concernente la condotta dello straniero espulso che rientra nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dellíinterno: per questa ipotesi infatti, ritenuta dal legislatore di pari gravit‡ sotto il profilo della pena edittale (arresto da sei mesi a un anno) e connotata da un "elemento intenzionale particolarmente evidente", Ë previsto solo líarresto facoltativo.

    Ad avviso del giudice a quo la disposizione censurata viola anche líart. 13 Cost., non integrando gli estremi dei "casi eccezionali di necessit‡ ed urgenza" che possono legittimare líadozione da parte dellí"autorit‡ amministrativa" di provvedimenti provvisori incidenti sullo status libertatis; in particolare, poichÈ líarresto in flagranza Ë previsto solo in relazione a fattispecie per le quali il giudice puÚ, allíesito del giudizio di convalida, applicare una misura cautelare, il provvedimento restrittivo della libert‡ risulta "privo di senso laddove sia esclusa ab origine la possibilit‡ di applicare una misura cautelare in sede di convalida".

    Inoltre, prosegue il rimettente, dal momento che nessuna disposizione consente al giudice di adottare una misura cautelare in relazione alla fattispecie in esame, líarresto operato dalla polizia giudiziaria "Ë destinato per sua stessa natura a sfociare immediatamente nella liberazione dellíarrestato". In realt‡, tale provvedimento dovrebbe essere adottato ancor prima dallo stesso pubblico ministero, che ai sensi dellíart. 121 delle norme di attuazione del codice di procedura penale ha líobbligo, non appena informato dellíarresto, di porre immediatamente in libert‡ líarrestato quando ritiene di non dover chiedere líapplicazione di misure coercitive, posto che tale disposizione Ë operante "a fortiori nelle ipotesi in cui líapplicazione di misure cautelari sia vietata ex lege, a prescindere da ogni valutazione discrezionale del pubblico ministero".

    Ad avviso del rimettente, líarresto non sarebbe giustificato neppure ove lo si ritenga finalizzato a creare lo status detentionis necessario per procedere a carico dello straniero con il rito direttissimo e per consentire di adottare, in caso di condanna, il previsto provvedimento di espulsione, in quanto il giudizio direttissimo non richiede necessariamente lo stato di detenzione dellíimputato, ma "presuppone semmai una situazione di particolare evidenza della prova".

    Inoltre, conclude sul punto il rimettente, se difficolt‡ operative, quali la mancata identificazione o la mancanza di un vettore disponibile, hanno impedito di dare corso allíespulsione dello straniero...

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