Ordinanza nº 354 da Constitutional Court (Italy), 26 Ottobre 2007

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione26 Ottobre 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 354

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco†††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Francesco†††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Ugo†††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo†††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Luigi††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Gaetano†††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Maria Rita††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giuseppe††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo Maria††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dallíart. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), promossi con ordinanze del 1∞ aprile, del 26 ottobre, del 14 e del 21 dicembre 2005 e del 1∞ marzo 2006 dal Tribunale di Trieste, del 6 aprile 2005 dal Tribunale di Modena, del 27 settembre 2005 dal Tribunale di Chiavari, del 4 ottobre 2005 dalla Corte di appello di Venezia, del 14 ottobre e del 31 ottobre 2005 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Verona, del 4 (n. 2 ordinanze), 5 e 8 aprile, del 12 e 23 maggio 2005 dal Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Dolo, del 5 gennaio 2006 dal Tribunale di Bologna, rispettivamente iscritte al n. 436 del registro ordinanze 2005 e ai nn. 64, 284, 286 e 288 del registro ordinanze 2006; ai nn. 522 e 523 del registro ordinanze 2005; ai nn. 5, 127, 66, 67, 79, 121, 120, 118, 119, 117 e 116 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38, 43 e 44, prima serie speciale, dellíanno 2005 e nn. 3, 11, 13, 17, 18 e 36, prima serie speciale, dellíanno 2006.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, con ordinanza del 1∞ aprile 2005 (r.o. n. 436 del 2005), ha sollevato ñ in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione ñ questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dallíart. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dellíordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis;

che il rimettente, chiamato a valutare, nellí‡mbito del procedimento penale a carico di un cittadino straniero accusato del reato di indebito trattenimento, una richiesta congiunta di applicazione della pena ai sensi dellíart. 444 del codice di procedura penale, dubita della legittimit‡ della norma che fissa i valori edittali della sanzione, poichÈ gli stessi sarebbero irragionevolmente alti, con conseguente violazione del principio di uguaglianza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena;

che infatti, secondo il Tribunale rimettente, líinasprimento sanzionatorio attuato con la legge n. 271 del 2004 avrebbe avuto il solo scopo di legittimare una nuova previsione di arresto obbligatorio dopo la sentenza n. 223 del 2004 della Corte costituzionale (che aveva dichiarato líillegittimit‡ della disposizione concernente líarresto per il reato de quo, in ragione della natura contravvenzionale della fattispecie e dei relativi valori di pena), senza trovare corrispondenza in una modificazione sostanziale del fenomeno regolato, e dunque alterando il rapporto di proporzionalit‡ tra fatto e pena;

che il rimettente prospetta una violazione del principio di uguaglianza anche attraverso il raffronto fra il trattamento previsto per il reato di cui al comma 5-ter dellíart. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 e quello riservato ad altre ipotesi criminose, che sarebbero ad esso comparabili in quanto consistenti, a loro volta, nella disobbedienza ad un ordine impartito dallíautorit‡ amministrativa per ragioni di ordine pubblico;

che vengono evocate, a tale proposito, líinosservanza di un provvedimento legalmente dato per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o díordine pubblico o di igiene, punita con líarresto fino a tre mesi o addirittura con la sola ammenda (art. 650 del codice penale), e la contravvenzione al foglio di via obbligatorio, sanzionata con la pena dellíarresto da uno a sei mesi (art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante ´Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezzaª);

che, in definitiva, la norma censurata contrasterebbe con il principio di uguaglianza sia in esito al raffronto con le sanzioni previste per la medesima fattispecie appena due anni prima della sua introduzione, sia in esito alla comparazione con le pene comminate per comportamenti illeciti della stessa natura;

che dal difetto di proporzione scaturirebbe anche, a parere del Tribunale, un contrasto con líart. 27, terzo comma, Cost., posto che solo una pena proporzionata al fatto puÚ esplicare una vera funzione rieducativa;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, Ë intervenuto nel giudizio con atto depositato lí11 ottobre 2005, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata;

che il quadro sanzionatorio scaturito dalla legge n. 271 del 2004, secondo la difesa erariale, non sarebbe affetto dalle incongruenze denunciate, posto che líindebito trattenimento conseguente allíingresso illegale od a condotte similari sarebbe reato assimilabile alle altre ipotesi punite in misura equivalente, mentre la comparazione con líart. 650 cod. pen. e con líart. 2 della legge n. 1423 del 1956 sarebbe arbitraria, non assumendo rilievo, per tali fattispecie, interessi come líosservanza di vincoli internazionali ed il governo dei flussi migratori;

che del resto, a conferma della corretta dosimetria della pena da parte del legislatore, nel testo unico delle leggi in materia di immigrazione permangono reati di natura contravvenzionale, con pene assimilabili a quelle previste dalle norme incriminatrici assunte a tertia comparationis, come líindebito trattenimento dello straniero espulso per non aver sollecitato il rinnovo del permesso di soggiorno;

che lo stesso Tribunale di Trieste, con ordinanza del 14 dicembre 2005 (r.o. n. 284 del 2006), ha nuovamente sollevato ñ in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. ñ questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dallíart. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dellíordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis;

che il rimettente, chiamato nella specie a celebrare il giudizio abbreviato nei confronti di alcuni cittadini stranieri accusati del reato di indebito trattenimento, giudica rilevante la questione sollevata in quanto, per il caso di condanna, dovrebbe farsi necessario riferimento alla vigente previsione edittale;

che líordinanza di rimessione ricalca letteralmente, nella parte dedicata alla non manifesta infondatezza della questione, un altro provvedimento adottato dallo stesso giudice a quo (r.o. n. 436 del 2005), del cui tenore gi‡ si Ë dato conto;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, Ë intervenuto nel giudizio con atto depositato il 26 settembre 2006, sollecitando anche nel caso di specie, per le ragioni gi‡ illustrate, una dichiarazione di infondatezza della questione sollevata;

che il Tribunale di Modena in composizione monocratica, con ordinanza del 6 aprile 2005 (r.o. n. 522 del 2005), ha sollevato ñ in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. ñ questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dallíart. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in...

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