LEGGE 12 novembre 2004, n. 271 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

Coming into Force14 Novembre 2004
Enactment Date12 Novembre 2004
Published date13 Novembre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/11/13/004G0308/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.267 del 13-11-2004
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 novembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno Calderoli, Ministro per le riforme

istituzionali e la devoluzione

Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N. 241

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: " Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospeso " sono sostituite dalle seguenti: " L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa ";. al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza "; dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente: "Si applicano le disposizioni' di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili "; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili "; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria ";

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

" 2-bis: Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.

2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 13, le parole: "con l'arresto da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni";

  2. al comma 13-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni";

  3. il comma 13-ter e' sostituito dal seguente:

    "13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo" ";

    al comma 5, capoverso 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza "; dopo il primo periodo, e' inserito il seguente. " Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13 "; al secondo periodo, le parole: " del centro di' trattenimento di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: " del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1 ";

    dopo i1 comma...

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