Ordinanza nº 67 da Constitutional Court (Italy), 05 Marzo 2009

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione05 Marzo 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 67

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 1, comma 6, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, promosso dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, con ordinanza del 14 novembre 2007, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 1, comma 6, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio, anziché meramente facoltativo, per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo;

che, nel giudizio principale, il rimettente deve valutare una richiesta di convalida dell’arresto di un cittadino extracomunitario, cui si contesta l’inottemperanza all’ordine impartitogli dal questore, ai sensi dell’art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, di allontanarsi entro cinque giorni dal territorio dello Stato;

che l’arrestato risulta – all’esito degli accertamenti dattiloscopici – privo di precedenti penali e giudiziali e mai segnalato alla polizia;

che il giudice a quo ha disposto la sola sospensione del procedimento di convalida, sottolineandone l’autonomia dal giudizio di merito, data la sua finalizzazione esclusiva alla verifica della legittimità della privazione di libertà intervenuta in via di urgenza (è richiamata la sentenza n. 54 del 1993 della Corte costituzionale);

che il rimettente evidenzia la maggiore ampiezza del controllo che caratterizza la verifica giudiziale sull’operato della polizia giudiziaria nei casi di arresto facoltativo rispetto a quelli di arresto obbligatorio, in quanto nei primi il vaglio si estende alla valutazione dei presupposti sostanziali della misura limitativa della libertà (gravità del fatto, pericolosità dell’agente), avuto riguardo agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della polizia al momento del fatto (è richiamata Cassazione penale, sentenza n. 14474 del 2007);

che, inoltre, il giudice a quo osserva come l’arresto obbligatorio, in quanto caratterizzato dall’automatismo che esclude la valutazione dell’utilità «in concreto» della misura privativa della libertà personale...

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