Sentenza nº 54 da Constitutional Court (Italy), 16 Febbraio 1993
Date | 16 Febbraio 1993 |
Issuer | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 54
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 380, secondo comma, lettera e), del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 25 febbraio ed il 21 marzo 1992 dal Pretore di Milano, nel procedimento di convalida dell'arresto di Cara Graziella, iscritte ai nn. 395 e 396 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto in fatto
l.- Dovendo provvedere alla convalida dell'arresto di Cara Graziella, il Pretore di Milano ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 25 febbraio 1992, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 380, secondo comma, lettera e), del codice di procedura penale, "nella parte in cui impone l'arresto nella flagranza del delitto, consumato o tentato, di furto, ricorrendo la circostanza aggravante prevista dall'art.625, comma I, n. 2, prima ipotesi, anche nel caso in cui la violenza sulle cose abbia cagionato un danno esiguo, tale da non potere integrare un deterioramento di una certa consistenza".
Premesso che nella specie il tentato furto aveva avuto ad oggetto una giacca ed un "tailleur" sottratti dai banchi di vendita di un grande magazzino e che la violenza sulle cose era consistita nella rottura, tramite un tagliaunghie, delle placche antitaccheggio, e rilevato che tale aggravante sussisterebbe anche nell'ipotesi della rottura dell'involucro di cellophan di una musicassetta, il Pretore rimettente osserva che con le previsioni di cui al secondo comma dell'art. 380 il legislatore delegato ha dato attuazione al criterio direttivo (c.d. qualitativo) enunciato al n.32 dell'art. 2 della legge delega per l'arresto obbligatorio in flagranza, predeterminando le fattispecie delittuose rispondenti alle "speciali esigenze di tutela della collettività" da esso postulate.
Dopo aver ricordato la delimitazione di tale concetto operata da questa Corte - a proposito dell'abrogato art. 1 della legge n. 152 del 1975 - con la sentenza n. 1 del 1980, nonchè quella dettata in tema di misure cautelari dall'art. 274, primo comma, lettera c), in attuazione della direttiva n. 59 della delega, il giudice a quo sottolinea l'ulteriore circoscrizione che nel caso in esame si desume dal ricorso all'aggettivo "speciali" ed assume che la direttiva n. 32 sarebbe violata - e con essa l'art. 76 Cost. - in quanto la norma non limita l'obbligo dell'arresto alle ipotesi in cui il furto con violenza sulle cose sia tale da porre in pericolo le condizioni di base della sicurezza collettiva, imponendolo perciò anche nei casi in cui la violenza abbia comportato un danno estremamente esiguo. L'assimilazione di tali casi ad altri nettamente differenti sotto il profilo del disvalore e della sintomaticità del fatto (es. furto di denaro o preziosi mediante perforamento con lancia termica del caveau di una banca) comporterebbe, inoltre, violazione dell'art. 3 Cost..
Sotto il medesimo profilo, il giudice a quo sottolinea che l'arresto è invece facoltativo (art. 381, comma quarto, cod.proc. pen.) per fattispecie obiettivamente più gravi, suscettibili di determinare nella collettività un più intenso allarme, quali il furto commesso da persona che porta indosso armi, da tre o più persone, ovvero con destrezza; e che della necessità di distinguere a seconda dell'entità del fatto il legislatore si è dato carico recentemente per i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, per i quali si è escluso l'obbligo dell'arresto laddove per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 risultino di lieve entità (art. 2 legge n. 314 del 1991, che ha sostituito la lettera h) del secondo comma dell'art. 380 cod. proc. pen.).
l.l.- La medesima questione, motivata in termini sostanzialmente identici, è stata nuovamente sollevata dallo stesso Pretore di Milano, con ordinanza del 21 marzo 1992, nel corso di un successivo procedimento per analogo reato nei confronti della medesima Cara Graziella.
-
- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deduce innanzitutto l'inammissibilità per irrilevanza delle questioni sollevate, rese inutili dall'essersi i giudici a quibus spogliati della cognizione sull'arresto. Infatti i procedimenti di convalida dell'arresto si sono conclusi con le pronunce, contestuali all'ordinanza di rimessione, di "immediata liberazione dell'arrestata ... sul rilievo della carenza di valido titolo di detenzione".
Una seconda ragione di inammissibilità discende, secondo l'Avvocatura, dal fatto che viene richiesta un'addizione alla norma impugnata che non è concordemente descritta, dato che la prima ordinanza accenna al "danno esiguo", la seconda ai "mezzi adoperati"; e ad una pronuncia additiva non può pervenirsi quando v'è da compiere una scelta tra più alternative.
La questione sarebbe comunque infondata nel merito, essendo il furto con violenza sulle cose un reato gravemente offensivo, come può desumersi dall'ingente quantità di risorse che...
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