Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio - Dedotta disparita' di trattamento rispetto a fattispecie piu' gravi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe

TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - come sostituiti dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) -, promossi con ordinanze del 10 aprile 2006 dal Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicatti', del 6 maggio e del 5 settembre 2006 dal Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, del 13 luglio (nn. 2 ordinanze) 2007 dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, rispettivamente iscritte ai nn. 413 e 578 del registro ordinanze 2006 e ai nn. 540, 781 e 783 del registro ordinanze 2007, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42 e 51, 1ª serie speciale, dell'anno 2006 e nn. 32 e 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 maggio 2008 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con tre ordinanze di analogo tenore, il Tribunale di Agrigento, sezioni distaccate di Canicatti' (r.o. n. 413 del 2006) e di Licata (r.o. n. 578 del 2006 e n. 540 del 2007), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - come sostituiti dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) -, nella parte in cui, rispettivamente, configurano la fattispecie delittuosa dell'indebito trattenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato (comma 5-ter) e l'arresto obbligatorio del soggetto responsabile di tale delitto (comma 5-quinquies).

    I rimettenti, chiamati a provvedere in merito alla convalida dell'arresto di cittadini extracomunitari inottemperanti all'ordine di allontanarsi dal territorio nazionale, emesso dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, hanno disposto la scarcerazione degli arrestati con motivazione fondata sulla carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sussistenza del delitto contestato, e successivamente hanno sospeso i giudizi di convalida.

    Le censure prospettate concernono in primo luogo l'asserito contrasto della previsione dell'arresto obbligatorio con i principi sanciti dagli artt. 27 e 13 Cost. A parere dei rimettenti, il legislatore ha imposto l'applicazione della "misura eccezionale" di limitazione provvisoria della liberta' nei confronti di soggetti i quali "non si trova[no] generalmente nelle condizioni materiali di adempiere spontaneamente l'ordine di espulsione", per mancanza di documenti, mezzi finanziari e capacita' di procurarsi un regolare mezzo di trasporto per fare ritorno in patria, e dunque a fronte di situazioni nelle quali l'ottemperanza all'ordine di allontanamento puo' risultare inesigibile.

    I giudici a quibus si soffermano su tale aspetto del fenomeno, osservando come, in mancanza del trasferimento del cittadino extracomunitario fuori dal territorio dello Stato ad opera dell'autorita', e stante "l'impossibilita' pratica da parte dello straniero di fare utilmente rientro da solo nel suo paese", non potrebbe "oggettivamente pretendersi che questi esegua spontaneamente un provvedimento a lui pregiudizievole". I rimettenti aggiungono l'ulteriore considerazione secondo cui l'ottemperanza all'ordine di espulsione potrebbe esporre il cittadino extracomunitario a conseguenze personali e giuridiche "perfino piu' gravi di quelle derivanti dalla sua permanenza illegale in Italia", ogni qual volta lo stesso, non potendo raggiungere il Paese d'origine, sia costretto a fare ingresso in altro Stato, con il rischio "certamente inesigibile" di subire ulteriori limitazioni della liberta'.

    In un solo caso (r.o. n. 540 del 2007) e' prospettato anche il contrasto della normativa censurata con l'art. 10 Cost., per violazione degli obblighi di tutela delle vittime del traffico internazionale di esseri umani.

    Le norme censurate, secondo i giudici a quibus, risulterebbero inoltre elusive della pronuncia della Corte costituzionale con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale del previgente art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, che stabiliva "identico congegno normativo". Al solo fine di ripristinare l'arresto obbligatorio, infatti, il legislatore avrebbe "surrettiziamente" trasformato la precedente fattispecie contravvenzionale in una previsione delittuosa, il cui rigore sanzionatorio non troverebbe giustificazione nel bilanciamento tra interesse protetto e inviolabilita' della liberta' personale.

    I rimettenti segnalano quindi il contrasto della normativa censurata con il principio di uguaglianza, rilevando come tale normativa realizzi "una indebita e arbitraria disparita' di trattamento tra la condotta incriminata e altri fatti per i quali, invece, malgrado la loro obiettiva maggiore gravita', l'arresto e' reso solamente facoltativo in base ai principi generali dettati dal Codice di procedura penale".

    Con riferimento alla rilevanza delle questioni, i giudici a quibus ne affermano la sussistenza, in quanto dall'accoglimento delle stesse discenderebbero effetti favorevoli in capo agli indagati.

    1.1. - Con atti di identico tenore, in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso in via principale per la declaratoria di manifesta inammissibilita' delle questioni e, in subordine, di non fondatezza.

    Quanto al profilo preliminare, la difesa erariale evidenzia la carenza di motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni, affermata dai rimettenti con il generico riferimento agli "effetti favorevoli che deriverebbero, in capo all'indagato, dall'accoglimento delle questioni".

    Nel merito, l'Avvocatura generale osserva come la peculiare gravita' della condotta del soggetto il quale, espulso dal territorio dello Stato, continui deliberatamente a soggiornarvi, rappresenti una...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT