Sentenza nº 236 da Constitutional Court (Italy), 27 Giugno 2008

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione27 Giugno 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 236

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco†††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria †††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo†††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo†††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco†††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Luigi††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Gaetano†††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Sabino†††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giuseppe†††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo Maria†††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ñ come sostituiti dallíart. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) ñ, promossi con ordinanze del 10 aprile 2006 dal Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di CanicattÏ, del 6 maggio e del 5 settembre 2006 dal Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, del 13 luglio (nn. 2 ordinanze) 2007 dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, rispettivamente iscritte ai nn. 413 e 578 del registro ordinanze 2006 e ai nn. 540, 781 e 783 del registro ordinanze 2007, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42 e 51, prima serie speciale, dellíanno 2006 e nn. 32 e 47, prima serie speciale, dellíanno 2007.

††††††††††† Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con tre ordinanze di analogo tenore, il Tribunale di Agrigento, sezioni distaccate di CanicattÏ (r.o. n. 413 del 2006) e di Licata (r.o. n. 578 del 2006 e n. 540 del 2007), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 della Costituzione, questioni di legittimit‡ costituzionale dellíart. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ñ come sostituiti dallíart. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) ñ, nella parte in cui, rispettivamente, configurano la fattispecie delittuosa dellíindebito trattenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato (comma 5-ter) e líarresto obbligatorio del soggetto responsabile di tale delitto (comma 5-quinquies).

    I rimettenti, chiamati a provvedere in merito alla convalida dellíarresto di cittadini extracomunitari inottemperanti allíordine di allontanarsi dal territorio nazionale, emesso dal questore ai sensi dellíart. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, hanno disposto la scarcerazione degli arrestati con motivazione fondata sulla carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sussistenza del delitto contestato, e successivamente hanno sospeso i giudizi di convalida.

    Le censure prospettate concernono in primo luogo líasserito contrasto della previsione dellíarresto obbligatorio con i principi sanciti dagli artt. 27 e 13 Cost. A parere dei rimettenti, il legislatore ha imposto líapplicazione della ìmisura eccezionaleî di limitazione provvisoria della libert‡ nei confronti di soggetti i quali ´non si trova[no] generalmente nelle condizioni materiali di adempiere spontaneamente líordine di espulsioneª, per mancanza di documenti, mezzi finanziari e capacit‡ di procurarsi un regolare mezzo di trasporto per fare ritorno in patria, e dunque a fronte di situazioni nelle quali líottemperanza allíordine di allontanamento puÚ risultare inesigibile.

    I giudici a quibus si soffermano su tale aspetto del fenomeno, osservando come, in mancanza del trasferimento del cittadino extracomunitario fuori dal territorio dello Stato ad opera dellíautorit‡, e stante ´líimpossibilit‡ pratica da parte dello straniero di fare utilmente rientro da solo nel suo paeseª, non potrebbe ´oggettivamente pretendersi che questi esegua spontaneamente un provvedimento a lui pregiudizievoleª. I rimettenti aggiungono líulteriore considerazione secondo cui líottemperanza allíordine di espulsione potrebbe esporre il cittadino extracomunitario a conseguenze personali e giuridiche ´perfino pi˘ gravi di quelle derivanti dalla sua permanenza illegale in Italiaª, ogni qual volta lo stesso, non potendo raggiungere il Paese díorigine, sia costretto a fare ingresso in altro Stato, con il rischio ´certamente inesigibileª di subire ulteriori limitazioni della libert‡.

    In un solo caso (r.o. n. 540 del 2007) Ë prospettato anche il contrasto della normativa censurata con líart. 10 Cost., per violazione degli obblighi di tutela delle vittime del traffico internazionale di esseri umani.

    Le norme censurate, secondo i giudici a quibus, risulterebbero inoltre elusive della pronuncia della Corte costituzionale con la quale Ë stata dichiarata líillegittimit‡ costituzionale del previgente art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, che stabiliva ´identico congegno normativoª. Al solo fine di ripristinare líarresto obbligatorio, infatti, il legislatore avrebbe ´surrettiziamenteª trasformato la precedente fattispecie contravvenzionale in una previsione delittuosa, il cui rigore sanzionatorio non troverebbe giustificazione nel bilanciamento tra interesse protetto e inviolabilit‡ della libert‡ personale.

    I rimettenti segnalano quindi il contrasto della normativa censurata con il principio di uguaglianza, rilevando come tale normativa realizzi ´una indebita e arbitraria disparit‡ di trattamento tra la condotta incriminata e altri fatti per i quali, invece, malgrado la loro obiettiva maggiore gravit‡, líarresto Ë reso solamente facoltativo in base ai principi generali dettati dal Codice di procedura penaleª.

    Con riferimento alla rilevanza delle questioni, i giudici a quibus ne affermano la sussistenza, in quanto dallíaccoglimento delle stesse discenderebbero effetti favorevoli in capo agli indagati.

    1.1. ñ Con atti di identico tenore, in tutti i giudizi Ë intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, il...

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