N. 124 ORDINANZA 7 - 10 maggio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, comma 13-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi dal Tribunale di Agrigento con una ordinanza del 19 marzo, due ordinanze del 22 marzo e una ordinanza del 19 marzo 2011, rispettivamente iscritte ai numeri 182, 242, 243 e 244 del registro ordinanze 2011, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 49, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, con ordinanza del 19 marzo 2011 (r.o. n. 182 del 2011), ha sollevato - in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 13-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ove e' prescritto l'arresto obbligatorio per i delitti di cui ai precedenti commi 13 e 13-bis (indebito reingresso nel territorio dello Stato dello straniero gia' destinatario di un provvedimento di espulsione);

che il rimettente e' chiamato a deliberare sulla richiesta di convalida dell'arresto formulata, in data 19 marzo 2011, nei confronti di persona cui si contesta il delitto di cui al comma 13 dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto, dopo aver dato volontariamente esecuzione al decreto di espulsione ed all'ordine di allontanamento notificati il 19 agosto 2010, avrebbe fatto rientro nel territorio nazionale senza la necessaria autorizzazione del Ministro dell'interno;

che, secondo il Tribunale, i fatti sarebbero documentati nella misura necessaria e sufficiente, e sussisterebbero le ulteriori condizioni per la convalida dell'arresto, ma dovrebbe dubitarsi della legittimita' costituzionale della norma in base alla quale il provvedimento restrittivo e' stato adottato;

che l'art. 13 Cost. consente il conferimento all'autorita' di polizia del potere di restrizione provvisoria della liberta' personale solo per casi eccezionali di necessita' e di urgenza;

che il carattere di necessita' dovrebbe connettersi, anche secondo la prospettiva adottata dalla legge delega per il vigente codice di rito (art. 2, numero 32, della legge 16 febbraio 1987, n.

81, recante 'Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale'), alla gravita' del reato ed alla ricorrenza di speciali esigenze di tutela della collettivita';

che il rimettente osserva come, pur essendo rimessa al legislatore un'ampia discrezionalita' nella disciplina delle ipotesi di arresto, le norme che consentono od impongono la misura di polizia debbano risultare sempre congruenti rispetto al fine di tutela perseguito, posto che, nel caso contrario, mancherebbero di ragionevolezza e, comunque, contrasterebbero con l'art. 13 della Costituzione, consentendo l'arresto senza una effettiva 'necessita'';

che la verifica di corrispondenza tra ratio ed oggetto della prescrizione concernente l'arresto dovrebbe muovere, nel caso di specie, dalla pertinenza della sanzione penale ad un sistema di tutela gia' efficacemente incentrato sul meccanismo dell'espulsione amministrativa dello straniero in posizione di soggiorno irregolare;

che il Tribunale richiama, in particolare, gli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevedono l'immediata espulsione dello straniero e, in alternativa, il suo 'trattenimento' presso i centri di identificazione ed espulsione, che puo' durare fino a 180 giorni;

che, in termini di garanzia degli interessi lesi dall'immigrazione irregolare, tale tutela sarebbe ben piu' efficace di quella offerta dal 'sistema (pre)cautelare penale', il quale, anzi, ostacola di fatto l'avvio ed il perfezionamento delle procedure di espulsione;

che la necessaria...

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