Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine281-290

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@CORTE COSTITUZIONALE 29 dicembre 2004, n. 426 (ud. 16 dicembre 2004). Pres. Onida - Est. Maddalena - Ric. Trib. di Modica ed altro.

Beni immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Reato di cui all'articolo 171 della legge n. 633 del 1941 - Depenalizzazione - Disciplina Illegittimità costituzionale parziale.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore di detto art. 171-octies fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore), punisce con sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171) (1).

    (1) Si richiama, in argomento, la pronuncia delle SS.UU. penali del 20 febbraio 2003, Scuncia, in questa Rivista 2003, 384, secondo la quale, in forza del principio di specialità stabilito dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fatti previsti e sanzionati penalmente dall'art. 171 octies della legge n. 633/41, si applicano le sole sanzioni amministrative di cui all'art. 6 del D.L.vo 15 novembre 2000, n. 373 (di attuazione della direttiva CEE 98/84), sempre che le condotte tipiche contemplate dal predetto art. 171 octies risultino sovrapponibili o sostanzialmente assimilabili - per la coincidenza dell'elemento oggettivo e stante la maggiore ampiezza di quello soggettivo previsto dalle fattispecie di cui al citato decreto legislativo rispetto a quello disciplinato dalla legge n. 633 del 1941 - a quelle indicate nell'art. 4 dello stesso decreto.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Con due ordinanze di analogo contenuto, il Tribunale di Modica ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dall'art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore), nella parte in cui prevede tra le condotte punibili con la sanzione penale, quella di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore della legge n. 248 del 2000 fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, a causa dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi condotte depenalizzate dagli artt. 4 e 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato); b) dell'art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000, nella parte in cui non include tra le attività illecite vietate anche l'utilizzazione per uso privato dei predetti dispositivi illeciti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), e dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 373 del 2000, nella parte in cui non punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria anche la utilizzazione per uso privato dei dispositivi illeciti, per la violazione dell'art. 3 della Costituzione, a causa dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi condotte «vietate e quindi depenalizzate» dall'art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000.

1.1. - In punto di fatto il remittente espone che nei processi penali a quo si procede per il reato di cui all'art. 171-octies della legge n. 633 del 1941, concernente l'utilizzazione ad uso privato di parti di apparati idonei alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

1.2. - Ciò premesso il remittente ricostruisce il quadro normativo della materia, osservando che l'art. 171-octies della legge n. 633 del 1941, inserito dall'art. 17 della legge n. 248 del 2000, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. La norma specifica, inoltre, che si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclu-Page 282sivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

L'art. 6 del successivo decreto legislativo n. 373 del 2000, emanato in adempimento della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1999), attuativa della direttiva europea 98/84/CE del 20 novembre 1998, in tema di tutela dei servizi ad accesso condizionato, punisce invece con sanzione amministrativa pecuniaria «chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui all'art. 4», il quale, a sua volta, vieta: a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g); b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali dei predetti dispositivi illeciti; c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e l'uso degli stessi dispositivi.

L'art. 1 dello stesso decreto precisa poi, al comma 1, lettera g), che per dispositivo illecito deve intendersi ogni apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile, senza l'autorizzazione del fornitore, l'accesso ad un servizio protetto, e cioè ad un servizio ad accesso condizionato o di accesso condizionato.

Il medesimo art. 1 stabilisce poi, al comma 1, lettera b), che per servizio di accesso condizionato, va inteso uno dei seguenti servizi se forniti a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:

1) trasmissioni televisive, cioè le trasmissioni via cavo o via radio anche via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico;

2) trasmissioni sonore, cioè le trasmissioni via cavo o via radio, anche via satellite, di programmi sonori destinati al pubblico;

3) servizi della società dell'informazione, ovvero qualsiasi servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Per servizio di accesso condizionato, deve intendersi (comma 1, lettera c) il servizio di fornitura di un accesso condizionato ai predetti servizi elencati alla lettera b), e, infine, per accesso condizionato (comma 1, lettera d), ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio.

L'art. 1 della legge n. 22 del 2003 ha infine previsto che alle attività vietate dall'art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000, e sanzionate amministrativamente dall'art. 6, si applichino le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli artt. 171-bis e 171-octies della legge n. 633 del 1941.

1.3. - Così ricostruito il quadro normativo, il remittente osserva che secondo l'interpretazione della Cassazione (Cass., sez. un., n. 8545 del 2003), il rapporto tra la fattispecie penalmente sanzionata di cui all'art. 171-octies e quella sanzionata in via amministrativa in base al combinato disposto degli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000 va ricostruito nel senso che: a) limitatamente alle condotte tipiche sostanzialmente assimilabili o sovrapponibili, la fattispecie punita con sanzione amministrativa deve ritenersi speciale rispetto a quella punita con sanzione penale, contemplando quali elementi specializzanti il fine di commercio nonché la fornitura a pagamento del servizio ad accesso condizionato e deve pertanto applicarsi in via esclusiva, ex art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); b) continua ad essere penalmente sanzionata, ai sensi dell'art. 171-octies, la condotta di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, non assimilabile ad alcuna tra quelle amministrativamente sanzionate.

1.4. - La Cassazione ha poi precisato, nella stessa sentenza sopra indicata, che la nuova legge n. 22 del 2003, la quale ha disposto l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 171-octies anche alle condotte sanzionate in via amministrativa dal combinato disposto degli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000, non ha carattere meramente interpretativo ed ha semplicemente introdotto le sanzioni penali per le predette fattispecie in aggiunta alle sanzioni amministrative.

1.5. - Quanto alla non manifesta infondatezza, il remittente osserva che l'art. 171-octies della legge...

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