Ordinanza nº 52 da Constitutional Court (Italy), 07 Marzo 2008

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione07 Marzo 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 52

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco†††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria†††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo†††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo†††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio†††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso†††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Luigi†††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Gaetano††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Sabino†††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Maria Rita†††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giuseppe†††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo Maria†††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dallíart. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), promossi con ordinanze del 24 gennaio (n. 2 ordinanze) e del 10 maggio 2006 dal Tribunale di Castrovillari, del 22 agosto 2005 e del 26 luglio 2006 dal Tribunale di Firenze, del 14 ottobre 2005 dal Tribunale di Genova, del 18 agosto 2006 dal Tribunale di Trieste, del 13 aprile e del 2 novembre 2006 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Torino, del 18 luglio 2006 dal Tribunale di Gorizia, rispettivamente iscritte ai nn. 145 e 146 del registro ordinanze 2006 e al n. 8 del registro ordinanze 2007; al n. 193 del registro ordinanze 2006 e al n. 120 del registro ordinanze 2007; al n. 602 del registro ordinanze 2006; al n. 134 del registro ordinanze† 2007; ai nn. 203, 247 e 248 del registro ordinanze 2007; al n. 221 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 26, prima serie speciale, dellíanno 2006, nn. 2, 7, 12, 13, 15, 16, prima serie speciale, dellíanno 2007 e nella edizione straordinaria del 26 aprile 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, con tre ordinanze di tenore analogo, deliberate rispettivamente il 24 gennaio 2006 (r.o. nn. 145 e 146 del 2006) e il 10 maggio 2006 (r.o. n. 8 del 2007), ha sollevato ñ in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione ñ questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dallíart. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dellíordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis;

che il rimettente ñ il quale procede in tutti i giudizi a quibus, sia pure con riti diversi, nei confronti di persone di nazionalit‡ straniera, accusate di non avere ottemperato allíordine di lasciare il territorio nazionale ñ dubita che la previsione edittale, entro i cui limiti dovrebbe fissare le pene nel caso di condanna degli imputati, sia stata introdotta in armonia con i precetti costituzionali;

che per un verso, secondo il giudice a quo, líinasprimento sanzionatorio attuato con la legge n. 271 del 2004 non trova corrispondenza nella ´effettiva offensivit‡ della condottaª, ma risponde al solo scopo di ´ripristinare líarresto obbligatorioª, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004 (dichiarativa della illegittimit‡ dellíart. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prescriveva líarresto per il reato di cui al precedente comma 5-ter, allíepoca delineato in forma contravvenzionale);

che, per altro verso, líattuale entit‡ della sanzione applicabile per i reati contestati darebbe luogo ad una ingiustificata disparit‡ di trattamento rispetto a fattispecie che pure riguarderebbero condotte analoghe, perchÈ relative allíinosservanza di provvedimenti espulsivi e dunque lesive degli identici interessi;

che il rimettente richiama, a tale proposito, sia líinadempienza conseguente allíespulsione disposta dal Ministro dellíinterno a norma del comma 1 dellíart. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, che sarebbe addirittura immune da sanzione penale, sia líinottemperanza dello straniero espulso per non aver rinnovato il permesso di soggiorno, punita con la pena dellíarresto da sei mesi ad un anno;

che il principio di uguaglianza risulterebbe violato anche in esito al raffronto tra la previsione sanzionatoria per líindebito trattenimento e le pene comminate per condotte che sarebbero ad esso comparabili, come líinosservanza dei provvedimenti dellíautorit‡ di cui allíart. 650 del codice penale e la disobbedienza allíordine di rimpatrio prevista dallíart. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza);

che dal difetto di proporzione scaturirebbe, secondo il giudice a quo, anche un contrasto con la prescrizione del terzo comma dellíart. 27 Cost., posto che solo una pena corrispondente alla gravit‡ del fatto puÚ esplicare una vera funzione rieducativa;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, Ë intervenuto in ciascuno dei tre giudizi, con atti depositati rispettivamente il 13 giugno 2006 (r.o. nn. 145 e 146 del 2006) ed il 6 marzo 2007 (r.o. n. 8 del 2007);

che la difesa erariale, con i primi due tra gli atti sopra citati, ha chiesto che la questione di legittimit‡ sia dichiarata manifestamente infondata;

che infatti, secondo líAvvocatura generale, rientra appieno nellíesercizio della discrezionalit‡ legislativa la determinazione di ´un trattamento sanzionatorio che, nel rispetto dei principi di legalit‡, miri ad assicurare un ordinato flusso migratorioª, e dunque costituisca adempimento dellíobbligo, per lo Stato ineludibile, di presidiare le proprie frontiere;

che la stessa difesa erariale, con líatto di intervento nel giudizio r.o. n. 8 del 2007, ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o manifestamente infondata;

che il rimettente, infatti, avrebbe omesso uníadeguata indicazione in punto di rilevanza della questione sollevata nel giudizio da lui condotto;

che líevoluzione del quadro sanzionatorio per effetto della legge n. 271 del 2004, díaltro canto, non sarebbe affatto irragionevole, posto che il reato di indebito trattenimento era gi‡ in precedenza considerato grave (tanto da prevedersi per esso líobbligatoriet‡ dellíarresto), e che residua, pur dopo la riforma, uníopportuna articolazione tra forme di responsabilit‡ contravvenzionale, per líipotesi pi˘ lieve dellíinottemperanza ad un ordine di espulsione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno, e pi˘ gravi fattispecie a carattere delittuoso, che riguardano líingresso clandestino nel territorio dello Stato oppure líomessa richiesta del permesso di soggiorno nei termini prescritti, o infine la revoca del permesso medesimo;

che il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, con due ordinanze di tenore analogo...

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