Sentenza nº 38 da Constitutional Court (Italy), 05 Febbraio 2003

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione05 Febbraio 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 38

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo††††††††††† CHIEPPA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Gustavo†††††††††††† ZAGREBELSKY†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Valerio†††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Carlo†††††††††††††††† MEZZANOTTE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Fernanda††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Guido†††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Piero Alberto†††† CAPOTOSTI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Annibale†††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco†††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giovanni Maria†† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Francesco††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo†††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Romano†††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Paolo†††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dellíemanazione dell'art. 10 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dellíatto costitutivo e dello statuto ñ n. 17 dellíallegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ricorso della Regione Valle díAosta notificato il 19 gennaio 2001, depositato in Cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 5 del registro conflitti 2001.

††††††††††† Visto líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 3 dicembre 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;

††††††††††† uditi líavvocato Gustavo Romanelli per la Regione Valle díAosta e líavvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 19 gennaio e depositato il 26 gennaio 2001, la Regione Valle d'Aosta/VallËe d'Aoste ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato a seguito dellíemanazione dell'art. 10 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dellíatto costitutivo e dello statuto ñ n. 17 dellíallegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), lamentando la lesione della propria sfera di autonomia garantita dall'art. 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle díAosta).

    La ricorrente, premesso che l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile, che operano esclusivamente nellíambito della regione e nelle materie di competenza della stessa, era gi‡ stato ad essa delegato sulla base dell'art. 42 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), e dell'art. 12 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. l-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), espone che in forza della delega disposta dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal numero 17 del suo allegato 1, Ë stato adottato con il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, il regolamento che individua nel prefetto della provincia ove Ë la sede dell'ente l'organo competente in materia di riconoscimento delle persone giuridiche private, e che, fra le disposizioni transitorie e finali, l'art. 10 del regolamento in questione prevede che ìi compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per le province autonome di Trento e di Bolzano, ai commissari di Governo e ai rispettivi uffici, e per la regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficioî.

    Tale regolamento, e segnatamente il suo art. 10, che ha attribuito al presidente della commissione di coordinamento le funzioni che nelle altre Regioni sono attribuite al prefetto, sarebbe illegittimo, in quanto violerebbe i principi di cui al titolo IX dello statuto di autonomia speciale in materia di rapporti fra lo Stato e la Regione, comprimendo le funzioni assegnate al Presidente della Giunta regionale dallo statuto e, dunque, incidendo sulla sfera di autonomia della Regione.

    Nellíordinamento valdostano, infatti, le funzioni prefettizie sarebbero state attribuite dall'art. 4, comma 1, del d.lgs.lgt. 7 settembre 1945, n. 545, al Presidente del Consiglio della Valle (ìIl presidente del consiglio della Valle esegue le deliberazioni del consiglio ed ha la rappresentanza della Valle. Ad esso spettano tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto, in quanto non rientrino nelle competenze del consiglio della Valleî), cui poi, con l'entrata in vigore dello statuto di autonomia speciale, sarebbe subentrato il Presidente della Giunta regionale.

    Il principio in questione sarebbe stato accolto ed ampliato dallíart. 44 dello stesso statuto di autonomia speciale, e sarebbe stato poi ribadito dall'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, sull'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta (ora art. 15 della legge 26 novembre 1981, n. 690), e dagli articoli l0, 14, 58 e 70 della legge 16 maggio 1978, n. 196, che reca norme di attuazione dello statuto valdostano. La difesa regionale precisa, in proposito, che anche la dottrina che ha ritenuto la non perfetta coincidenza della formula adottata dallíart. 44 dello statuto con quella dellíart. 4 del d.lgs. 7 settembre 1945, n. 545, ha comunque affermato che circa l'esercizio delle funzioni prefettizie Ë da ritenere ancora vigente tale ultima disposizione. E, d'altra parte, al d.lgs. 7 settembre 1945, n. 545, il legislatore statale ha poi riconosciuto una capacit‡ rinforzata di ìresistenzaî alle modifiche, con l'art. 1 del d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), il quale, accanto alle norme di attuazione, ha incluso ´le norme di trasferimento di funzioniª alla Regione Valle d'Aosta in esso contenute fra le norme che possono essere modificate soltanto con il procedimento di cui all'art. 48-bis dello statuto di autonomia speciale.

    Per questi motivi, il regolamento impugnato sarebbe stato emanato al di l‡ dei limiti contenuti nella legge di delega 15 marzo 1997, n. 59, incidendo illegittimamente sulle funzioni del Presidente della Giunta regionale, e determinando cosÏ una compressione della sfera di autonomia speciale della Regione stessa. Sarebbe infatti innegabile che la particolare posizione e le specifiche attribuzioni riconosciute al Presidente...

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