DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n. 361 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

Coming into Force22 Dicembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/12/07/000G0410/CONSOLIDATED/20180910
Published date07 Dicembre 2000
Enactment Date10 Febbraio 2000
Official Gazette PublicationGU n.286 del 07-12-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 17, e successive modificazioni;

Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile;

Viste le norme del capo I, sezione I, delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dall'adunanza generale l'11 marzo 1999 e dalla sezione consultiva per gli affari normativi il 30 agosto 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 ottobre 1999 e del 4 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Procedimento per l'acquisto della personalita' giuridica

  1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

  2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e' presentata alla prefettura nella cui provincia e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

  3. Ai fini del riconoscimento e' necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

  4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

  5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.

  6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessita' di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

  7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo' essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

  8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

  9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.

  10. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai...

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