Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie

Coming into Force19 Aprile 1942
Published date17 Aprile 1942
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/04/17/042U0318/CONSOLIDATED/20201203
Enactment Date30 Marzo 1942
Official Gazette PublicationGU n.91 del 17-04-1942 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 21 aprile 1939-XVII, n. 610; 8 aprile 1940-XVIII, n. 206; 3 ottobre 1941-XIX, n. 1130; 15 gennaio 1942-XX, n. 6; 16 febbraio 1942-XX, n. 71 e 16 marzo 1942-XX, n. 217, con i quali furono emanate le norme di attuazione e transitorie dei libri del Codice civile delle persone, delle successioni per causa di morte e delle donazioni, della proprieta', delle obbligazioni, del lavoro e della tutela dei diritti;

Visto il R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262, col quale e' stato approvato il testo del Codice civile preceduto dalle Disposizioni sulla legge in generale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico.

E' approvato il testo delle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile allegate al presente decreto e viste, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia. Esse sostituiscono quelle emanate per i singoli libri del Codice civile con i Regi decreti 24 aprile 1939-XVII, n. 640, 8 aprile 1940-XVIII, n. 206, 3 ottobre 1941-XIX, n. 1130, 15 gennaio 1942-XX, n. 6, 16 febbraio 1942-XX, n. 71 e 16 marzo 1942-XX, n. 217.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GRANDI Visto, il Guardasigillo: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1942-XX

Atti del Governo, registro 444, foglio 49. - MANCINI

Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie

Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie

CAPO I Disposizioni di attuazione
Sezione I Disposizioni relative al Libro I
Art 1

L'esercizio delle facolta' attribuite all'autorita' governativa nel titolo II del libro I del codice puo' dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attivita' nell'ambito di una provincia.

Art 1. - ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Art 2

La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi.

Il riconoscimento delle fondazioni puo' essere concesso dall'autorita' governativa anche d'ufficio.

Art 2. - ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Art 3

Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, con i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire, e' obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni.

La denunzia deve contenere gli...

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