Sentenza nº 225 da Constitutional Court (Italy), 29 Ottobre 2019

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione29 Ottobre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 225

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», con particolare riferimento agli artt. 6, comma 1, e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, nonché degli Allegati A), C) e D), promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con ricorso notificato il 9 maggio 2018, depositato in cancelleria il 25 maggio 2018, iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Udito nell’udienza pubblica del 24 settembre 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

udito l’avvocato Giovanni Guzzetta per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Ritenuto in fatto

  1. – La Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con ricorso notificato il 7-9 maggio 2018 e depositato il successivo 25 maggio 2018 (reg. confl. enti n. 3 del 2018), ha promosso un conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per la dichiarazione di non spettanza del potere di emanare il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018, recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», con particolare riguardo agli artt. 6, comma 1 e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, nonché agli Allegati A), C) e D), e, quindi, per l’annullamento in parte qua del predetto decreto.

    Secondo la ricorrente, l’adozione del decreto ministeriale impugnato comporterebbe la violazione: dell’art. 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), degli artt. 11 e 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d’Aosta di alcuni servizi), dell’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta) e dell’art. 1 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta). Sarebbero violati, inoltre, il principio di sussidiarietà, di cui all’artt. 118 della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost., in relazione agli artt. 2, comma 1, lettere a), b), d), n), p), q), 3, comma 1, lettera a) e 4, dello statuto reg. Valle d’Aosta, e agli artt. 117, commi terzo e quarto, Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    1.1.– La ricorrente premette, nel primo motivo di ricorso, che la legge reg. Valle d’Aosta n. 7 del 2002 ha istituito la Camera valdostana delle imprese e delle professioni quale ente autonomo di diritto pubblico, con proprio ufficio e personale, previa soppressione della precedente Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta, in virtù delle competenze assegnate dallo Stato alla Regione dagli artt. 11 e 22 del d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946. In base all’art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1993, le norme di trasferimento delle funzioni godrebbero di una posizione «privilegiata» nel sistema delle fonti, potendo essere modificate esclusivamente attraverso l’iter di approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, descritto dall’art. 48-bis dello statuto reg. Valle d’Aosta. In virtù di tale previsione, gli schemi dei decreti legislativi di attuazione statutaria sono «elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d’Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».

    In tal senso il combinato disposto dell’art. 48-bis dello statuto reg. Valle d’Aosta e dell’art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994 impedirebbe allo Stato di intervenire sulle funzioni assegnate al menzionato ente ad autonomia differenziata senza rispettare la predetta procedura, ricorrendo a un atto di rango secondario, «adottato unilateralmente, in difetto di accordo con la Regione stessa in sede di Commissione paritetica». A conferma della necessità di ricorrere alla procedura speciale e rinforzata prevista dallo statuto speciale, viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 2003.

  2. – Con il secondo motivo di ricorso, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste sostiene che il decreto ministeriale impugnato avrebbe violato il principio di sussidiarietà e il principio di leale collaborazione, evocati in relazione ad alcune competenze statutarie, previste dall’art. 2, comma 1, lettere a): «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale»; b): «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»; d): «agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna»; n): «incremento dei prodotti tipici della Valle»; p): «artigianato»; q): «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio»; dall’art. 3, comma 1, lettera a): «industria e commercio»; e dal successivo art. 4, a tenore del quale «[l]a Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai comuni ed agli altri enti locali dalle leggi...

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