Sentenza nº 48 da Constitutional Court (Italy), 13 Febbraio 2003

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione13 Febbraio 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 48

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo††† CHIEPPA† Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY†† Giudice

- Valerio ONIDA††† "

- Carlo† MEZZANOTTE††† "

- Fernanda††† CONTRI†† "

- Guido† NEPPI MODONA† "

- Piero Alberto CAPOTOSTI†† "

- Annibale††† MARINI†† "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK† "

- Ugo††† DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA††† "

- Paolo† MADDALENA "

- Alfio† FINOCCHIARO†† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 1∞ luglio 2002, n. 10, recante "Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 5 settembre 2002, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2002.

†††† Visto líatto di costituzione della Regione Sardegna;

†††† udito nellíudienza pubblica del 28 gennaio 2003 il Giudice relatore Valerio Onida;

†††† uditi líavvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Graziano Campus e Sergio Panunzio per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 5 settembre e depositato il successivo 12 settembre 2002 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 1∞ luglio 2002, n. 10, recante "Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4", con particolare riguardo allíart. 1, con il quale, a seguito dellíistituzione, in forza della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, delle nuove province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dellíOgliastra e di Olbia-Tempio, si dispone che líelezione degli organi delle nuove province abbia luogo nellíordinario turno di elezioni amministrative dellíanno 2003, con conseguente scadenza di diritto del mandato degli organi delle province preesistenti di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari (sul territorio delle quali la istituzione delle nuove province incide), organi al cui rinnovo si procede nella stessa data.

    Ad avviso del ricorrente, benchÈ alla Regione Sardegna sia attribuita dallíart. 3 dello statuto speciale di autonomia competenza legislativa primaria nella materia dellí"ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni", e benchÈ "rientri nelle sue competenze líistituzione di nuove province nel territorio ñ cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 2001 e art. 43 dello statuto" ñ, tale competenza legislativa deve tuttavia essere esercitata nei limiti derivanti dallíarmonia con le norme della Costituzione e con i principi dellíordinamento giuridico della Repubblica. Le disposizioni censurate, in particolare líart. 1, comma 2, eccederebbero la competenza della Regione, in quanto la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione recata dalla legge cost. n. 3 del 2001, nel nuovo testo dellíart. 117, comma 2, lettera p, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia della "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citt‡ metropolitane". La disciplina della materia elettorale degli enti locali, inoltre, sarebbe organicamente contenuta nella normativa statale vigente (legge 8 marzo 1951, n. 122; legge 7 giugno 1991, n. 182; legge 25 marzo 1993, n. 81), che conferisce al Ministero dellíinterno la potest‡ di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni dei nuovi consigli comunali e provinciali, comunicandola immediatamente ai prefetti, affinchÈ provvedano alla convocazione dei comizi, nonchÈ nel testo unico sullíordinamento degli enti locali approvato con il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, agli artt. 141 e seguenti, disciplina, in modo analitico e uniforme per tutto il territorio regionale (rectius: nazionale), lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, prevedendo competenze, tempi, procedure.

  2. ñ Si Ë costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

    Osserva in via preliminare la Regione che, se per far coincidere cronologicamente le elezioni per le vecchie e per le nuove Province istituite con legge regionale nel 2001 si fosse attesa la scadenza naturale del mandato degli organi delle prime, la concreta attivazione degli organi delle seconde sarebbe stata rimandata fino allíanno 2005. La scelta operata con la legge impugnata, di tenere la consultazione elettorale per gli organi delle nuove Province "nellíordinario turno di elezioni amministrative dellíanno 2003", anticipando alla medesima data la scadenza degli organi di quelle preesistenti, in modo da permetterne il rinnovo contestualmente con líelezione per le prime, troverebbe la sua giustificazione nella ritenuta inopportunit‡ di far attendere tre anni i cittadini delle neoistituite Province prima di poter votare per consentire líinsediamento degli organi elettivi. La contestualit‡ del rinnovo, poi, sarebbe vincolata, essendo state disegnate le circoscrizioni delle nuove Province scorporando porzioni di territorio da ognuna delle quattro Province gi‡ esistenti, in quanto, altrimenti, la sola elezione degli organi delle nuove Province avrebbe avuto come effetto una doppia rappresentanza degli elettori quivi residenti.

    Quanto al merito della censura, la Regione ritiene palesemente infondata la tesi della difesa erariale secondo cui le disposizioni denunciate, concernenti la durata degli organi provinciali, non rientrerebbero nella competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione dallíart. 3, comma 1, lettera b, dello statuto in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", ma inciderebbero nella materia della "legislazione elettorale" riservata...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
4 temas prácticos
2 sentencias
  • Sentenza nº 60 da Constitutional Court (Italy), 05 Aprile 2013
    • Italia
    • 5 Abril 2013
    ...dallo statuto speciale. Al riguardo, sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 145 del 2005, n. 314, n. 103 e n. 48 del 2003, e n. 408 del 2002, nonché l’ordinanza n. 377 del 2002, con le quali è stata interpretata la summenzionata “clausola di maggior favore” nei confronti ......
  • Sentenza nº 373 da Constitutional Court (Italy), 09 Novembre 2007
    • Italia
    • 9 Noviembre 2007
    ...ed alle prefetture dal d.lgs. n. 267 del 2000 riguardano materie che esulano dalla competenza regionale. Il ricorrente richiama la sentenza n. 48 del 2003 della Corte costituzionale, in riferimento allíampiezza della potest‡ legislativa in materia di ordinamento degli enti locali, spettante......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT