LEGGE 7 giugno 1991, n. 182 - Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali

Coming into Force19 Giugno 1991
Enactment Date07 Giugno 1991
Published date18 Giugno 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/06/18/091G0220/CONSOLIDATED/20200619
Official Gazette PublicationGU n.141 del 18-06-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. I consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni. Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo semestre ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il quinquennio si compie nel secondo semestre.

  2. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Art 1.

((1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

  1. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.))

Art 1.
  1. PERIODO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.

  2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art 1.
  1. PERIODO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81. 3

  2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni. 3

Art 1.

((1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

  1. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.))

Art 1.
  1. Le elezioni dei consigli comunali . . . si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

  2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art 1.
  1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel...

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