Ogni provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta-provinciale.
LEGGE 8 marzo 1951, n. 122 - Norme per la elezione dei Consigli provinciali
Coming into Force | 28 Marzo 1951 |
Published date | 13 Marzo 1951 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1951/03/13/051U0122/CONSOLIDATED/20100707 |
Enactment Date | 08 Marzo 1951 |
Official Gazette Publication | GU n.60 del 13-03-1951 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Il Consiglio provinciale e' composto:
di 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
di 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
di 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
di 24 membri nelle altre province.
I consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.
La popolazione della provincia e' determinata in base all'ultimo
censimento generale.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2000, N. 267.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2000, N. 267.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2000, N. 267.
La Giunta provinciale e' composta del presidente, di quattro
assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione
fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi
e due supplenti nelle province con popolazione da 300 a 1.400.000
abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due
supplenti nelle province con popolazione superiore a 1.400.000
abitanti.
Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di
assenza o di impedimento.
Il presidente della Giunta provinciale convoca e presiede il
Consiglio provinciale.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
L'elezione del presidente della Giunta provinciale ha luogo a
scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei
consiglieri assegnati alla provincia ed a maggioranza assoluta di
voti.
Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la
maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio
tra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il
maggior numero di voti.
Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, anche
dopo la votazione di ballottaggio, nessun consigliere abbia
ottenuta la maggioranza prescritta, l'elezione e' rinviata ad altra
seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a
votazione, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri
in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede
nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito
alla quale e' proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il
maggior numero di voti.
A parita' di voti, e' proclamato eletto il consigliere piu'
anziano di eta'.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
Gli assessori provinciali sono eletti a scrutinio se greto dal
Consiglio provinciale nel proprio seno con l'intervento di almeno
due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia. L'elezione ha
luogo a maggioranza assoluta di voti.
Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, dopo due
votazioni, nessuno o solo alcuni consiglieri abbiano riportato la
maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o
dei rimanenti e' rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto
giorni purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in
carica, nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella
votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno
riportato il maggior numero di voti.
Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da
ricoprire i consiglieri che hanno riportato piu' voti.
A parita' di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati
eletti i consiglieri piu' anziani di eta'.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.
Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale
scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino
alla nomina dei successori.
Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.
Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale
scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino
alla nomina dei successori.
((Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno
antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che
potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva
alla scadenza.
La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.
Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale
quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la meta'
dei suoi membri.
Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle
vacanze suddette.))
Il Consiglio provinciale e' eletto a suffragio universale,
mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli
articoli seguenti.
Per quanto non e' previsto dalla presente legge si applicano, in
quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le
elezioni dei Consigli comunali.
In ogni provincia sono costituiti tanti collegi uninominali
quanti corrispondono ai due terzi dei consiglieri provinciali
spettanti alla provincia in base all'art. 2.
A nessun Comune possono essere assegnati piu' della ineta' dei
collegi spettanti alla provincia.
Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi si
intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede
l'ufficio elettorale di sezione.
La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara' stabilita, su
proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente
della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni
provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non puo' essere emanato se
non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del
decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma
precedente.
((In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i
consiglieri provinciali ad essa assegnati.))
A nessun Comune possono essere assegnati piu' della ineta' dei
collegi spettanti alla provincia.
Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi si
intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede
l'ufficio elettorale di sezione.
La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara' stabilita, su
proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente
della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni
provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non puo' essere emanato se
non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del
decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma
precedente.
In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i
consiglieri provinciali ad essa assegnati.
A nessun Comune possono essere assegnati piu' della ineta' dei
collegi spettanti alla provincia.
Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi si
intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede
l'ufficio elettorale di sezione.
La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara' stabilita, su
proposta del Ministro dell'interno ((, sentita previamente la
provincia interessata,)) con decreto del Presidente della
Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. ((Nel caso in
cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni
dalla richiesta, il decreto puo' essere comunque adottato)).
Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni
provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non puo' essere emanato se
non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del
decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma
precedente.
Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti
nelle liste elettorali di un Comune della provincia purche'
sappiano leggere e scrivere.
Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti
nelle liste elettorali di un Comune della provincia purche'
sappiano leggere e scrivere.
((Non sono pero' eleggibili:
1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno
giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente
le veci e i membri di capitoli e delle collegiate;
2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sulla
Provincia e gli impiegati dei loro uffici;
3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Provincia
o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza della Provincia stessa, nonche' gli
amministratori di tali enti, istituti o aziende;
4) coloro che hanno il maneggio del denaro della Provincia o
non ne hanno ancora reso conto;
5) coloro che hanno lite pendente con la Provincia;
6) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte
in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti
nell'interesse della Provincia, o in societa' ed imprese aventi
scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima;
7) gli amministratori della Provincia e delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, poste sotto la sua
vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via
giudiziaria;
8) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la
Provincia, sono stati...
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