LEGGE 8 marzo 1951, n. 122 - Norme per la elezione dei Consigli provinciali

Coming into Force28 Marzo 1951
Published date13 Marzo 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1951/03/13/051U0122/CONSOLIDATED/20100707
Enactment Date08 Marzo 1951
Official Gazette PublicationGU n.60 del 13-03-1951
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ogni provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta-provinciale.

Art 2.

Il Consiglio provinciale e' composto:

di 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

di 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

di 24 membri nelle altre province.

I consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

La popolazione della provincia e' determinata in base all'ultimo

censimento generale.

Art 2.

COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2000, N. 267.

COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2000, N. 267.

COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2000, N. 267.

Art 3.

La Giunta provinciale e' composta del presidente, di quattro

assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione

fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi

e due supplenti nelle province con popolazione da 300 a 1.400.000

abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due

supplenti nelle province con popolazione superiore a 1.400.000

abitanti.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di

assenza o di impedimento.

Art 4.

Il presidente della Giunta provinciale convoca e presiede il

Consiglio provinciale.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81

Art 5.

L'elezione del presidente della Giunta provinciale ha luogo a

scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei

consiglieri assegnati alla provincia ed a maggioranza assoluta di

voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la

maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio

tra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il

maggior numero di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, anche

dopo la votazione di ballottaggio, nessun consigliere abbia

ottenuta la maggioranza prescritta, l'elezione e' rinviata ad altra

seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a

votazione, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri

in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede

nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito

alla quale e' proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il

maggior numero di voti.

A parita' di voti, e' proclamato eletto il consigliere piu'

anziano di eta'.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81

Art 6.

Gli assessori provinciali sono eletti a scrutinio se greto dal

Consiglio provinciale nel proprio seno con l'intervento di almeno

due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia. L'elezione ha

luogo a maggioranza assoluta di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, dopo due

votazioni, nessuno o solo alcuni consiglieri abbiano riportato la

maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o

dei rimanenti e' rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto

giorni purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in

carica, nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella

votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno

riportato il maggior numero di voti.

Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da

ricoprire i consiglieri che hanno riportato piu' voti.

A parita' di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati

eletti i consiglieri piu' anziani di eta'.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81

Art 7.

Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.

Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale

scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino

alla nomina dei successori.

Art 7.

Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.

Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale

scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino

alla nomina dei successori.

((Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno

antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che

potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva

alla scadenza.

La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.

Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale

quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la meta'

dei suoi membri.

Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle

vacanze suddette.))

Art 8.

Il Consiglio provinciale e' eletto a suffragio universale,

mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli

articoli seguenti.

Per quanto non e' previsto dalla presente legge si applicano, in

quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le

elezioni dei Consigli comunali.

Art 9.

In ogni provincia sono costituiti tanti collegi uninominali

quanti corrispondono ai due terzi dei consiglieri provinciali

spettanti alla provincia in base all'art. 2.

A nessun Comune possono essere assegnati piu' della ineta' dei

collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi si

intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede

l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara' stabilita, su

proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente

della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni

provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo

luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non puo' essere emanato se

non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del

decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma

precedente.

Art 9.

((In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i

consiglieri provinciali ad essa assegnati.))

A nessun Comune possono essere assegnati piu' della ineta' dei

collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi si

intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede

l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara' stabilita, su

proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente

della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni

provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo

luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non puo' essere emanato se

non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del

decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma

precedente.

Art 9.

In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i

consiglieri provinciali ad essa assegnati.

A nessun Comune possono essere assegnati piu' della ineta' dei

collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi si

intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede

l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara' stabilita, su

proposta del Ministro dell'interno ((, sentita previamente la

provincia interessata,)) con decreto del Presidente della

Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. ((Nel caso in

cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni

dalla richiesta, il decreto puo' essere comunque adottato)).

Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni

provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo

luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non puo' essere emanato se

non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del

decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma

precedente.

Art 10.

Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti

nelle liste elettorali di un Comune della provincia purche'

sappiano leggere e scrivere.

Art 10.

Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti

nelle liste elettorali di un Comune della provincia purche'

sappiano leggere e scrivere.

((Non sono pero' eleggibili:

1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno

giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente

le veci e i membri di capitoli e delle collegiate;

2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sulla

Provincia e gli impiegati dei loro uffici;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Provincia

o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o

sottoposti a vigilanza della Provincia stessa, nonche' gli

amministratori di tali enti, istituti o aziende;

4) coloro che hanno il maneggio del denaro della Provincia o

non ne hanno ancora reso conto;

5) coloro che hanno lite pendente con la Provincia;

6) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte

in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti

nell'interesse della Provincia, o in societa' ed imprese aventi

scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima;

7) gli amministratori della Provincia e delle istituzioni

pubbliche di assistenza e beneficenza, poste sotto la sua

vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via

giudiziaria;

8) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la

Provincia, sono stati...

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