LEGGE 25 marzo 1993, n. 81 - Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Coming into Force28 Marzo 1993
Enactment Date25 Marzo 1993
Published date27 Marzo 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/03/27/093G0149/CONSOLIDATED/20020416
Official Gazette PublicationGU n.72 del 27-03-1993 - Suppl. Ordinario n. 32
CAPO I ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI E PROVINCIALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Composizione del consiglio comunale

  1. Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:

    1. da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

    2. da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

    3. da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

    4. da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

    5. da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

    6. da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

    7. da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

    8. da 12 membri negli altri comuni.

  2. Nei comuni di cui all'articolo 5, il consiglio e' presieduto dal sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede che il consiglio sia presieduto dal consigliere anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.

Art 1.

Composizione del consiglio comunale

  1. Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:

    1. da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

    2. da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

    3. da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

    4. da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

    5. da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

    6. da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

    7. da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

    8. da 12 membri negli altri comuni.

  2. Nei comuni di cui all'articolo 5, il consiglio e' presieduto dal sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede che il consiglio sia presieduto dal consigliere anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.

    ((2-bis. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

    2-ter. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e' convocata dal sindaco ed e' presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della presente legge.

    2-quater. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza e' assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianita' determinata secondo i criteri di cui al comma 2-ter, occupa il posto immediatamente successivo)).

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art 2.

Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati

  1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di quattro anni.

  2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art 2.

Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati

  1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni. 7

  2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge. AGGIORNAMENTO (7)

La L. 30 aprile 1999, n. 120 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si attua con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art 3.

Sottoscrizione delle liste

  1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

    1. da non meno di 2.000 e da non piu' di 3.000 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

    2. da non meno di 1.000 e da non piu' di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;

    3. da non meno di 700 e da non piu' di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

    4. da non meno di 400 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

    5. da non meno di 250 e da non piu' di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

    6. da non meno di 200 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

    7. da non meno di 80 e da non piu' di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

    8. da non meno di 40 e da non piu' di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

    9. da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

  2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

  3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

  4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

  5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Nei comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'articolo 5, piu' liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

  6. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e' abrogata.

Art 3.

Sottoscrizione delle liste

  1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

    1. da non meno di 2.000 e da non piu' di 3.000 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

    2. da non meno di 1.000 e da non piu' di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;

    3. da non meno di 700 e da non piu' di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

    4. da non meno di 400 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni...

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