Sentenza nº 373 da Constitutional Court (Italy), 09 Novembre 2007

Date09 Novembre 2007
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 373

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco†††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria † FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo†††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo†††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Luigi††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Gaetano†††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Maria Rita††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giuseppe††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo Maria††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 1∞ giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, recante ´Indizione elezioni comunali e provincialiª e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante ´(Scioglimento organi enti localiª. Interventi per la partecipazione elettorale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato e depositato in cancelleria il 7 agosto 2006 ed iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2006.

†††††††† Visto líatto di costituzione della Regione Sardegna;

†††††††† udito nellíudienza pubblica del 25 settembre 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

†††††††† uditi líavvocato dello Stato Michele Di Pace per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Salvatore Alberto Romano e Graziano Campus per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 31 luglio 2006 e depositato il successivo 7 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 1∞ giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, recante ´Indizione elezioni comunali e provincialiª e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante ´Scioglimento organi enti localiª. Interventi per la partecipazione elettorale), in riferimento agli artt. 48, 117, secondo comma, lettere f), h), l), m) e p), e 118 della Costituzione, e allíart. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

    1.1. - Il ricorrente, dopo aver premesso che la legge regionale n. 8 del 2006 interviene, modificandole ed integrandole, su altre leggi regionali in materia di elezioni amministrative comunali e provinciali, si sofferma sullíart. 3, comma 1, lettera b), che introduce líart. 5-bis nella legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante ´Norme per le unioni di comuni e le comunit‡ montaneª), disponendo che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullíordinamento degli enti locali), sono esercitate dalla Regione, ad eccezione dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

    A parere del ricorrente, la norma censurata risulterebbe formulata in modo del tutto generico, tale da ingenerare dubbi in ordine alla esatta delimitazione degli ambiti di competenza dello Stato e della Regione autonoma, e pertanto si porrebbe in contrasto con gli artt. 48, 117 e 118 Cost.

    Nella sola motivazione del ricorso, inoltre, il ricorrente segnala che la norma censurata, in quanto attuativa del trasferimento di funzioni amministrative di un organo statale alla Regione, avrebbe dovuto essere emanata con le modalit‡ previste dallíart. 56 dello statuto speciale della Regione Sardegna, e quindi con decreto legislativo, su proposta della commissione paritetica formata da rappresentanti del Governo e della Regione. La mancata osservanza del procedimento suddetto sarebbe di per sÈ produttiva della illegittimit‡ costituzionale della disposizione, in quanto lesiva delle competenze statali nella materia.

    1.2. - Nel merito, il ricorrente evidenzia come la locuzione ´funzioni attribuite alle prefettureª, contenuta nella norma censurata, risulti generica e di significato dubbio, non essendo chiaro se debba essere riferita alle sole funzioni svolte dalla prefettura quale ufficio periferico del Ministero dellíinterno, previste dal d.lgs. n. 267 del 2000, o se riguardi le funzioni del prefetto, quindi dellíorgano governativo preposto allíufficio territoriale, sempre previste nel citato decreto legislativo. Peraltro, secondo il ricorrente, quale che sia il significato da attribuirsi alla locuzione suddetta, il trasferimento di funzioni eccede i limiti della competenza regionale in materia di ´ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioniª, prevista dallíart. 3, lettera b), dello statuto speciale della Regione Sardegna, in quanto alcune delle funzioni attribuite al prefetto ed alle prefetture dal d.lgs. n. 267 del 2000 riguardano materie che esulano dalla competenza regionale.

    Il ricorrente richiama la sentenza n. 48 del 2003 della Corte costituzionale, in riferimento allíampiezza della potest‡ legislativa in materia di ordinamento degli enti locali, spettante alla Regione Sardegna ai sensi dellíart. 3, lettera b), dello statuto speciale, ed elenca, altresÏ, le funzioni di controllo e vigilanza, con i relativi poteri surrogatori, attribuite al prefetto dagli artt. 14, 54, 145 e 256 del d.lgs. n. 267 del 2000, in materia di elezioni politiche, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Tali ambiti materiali sono rimasti di competenza statale anche dopo la riforma del titolo V della parte...

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