Sentenza nº 230 da Constitutional Court (Italy), 06 Luglio 2001

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione06 Luglio 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 230

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO Giudice

- Massimo VARI "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale della legge della Regione Sardegna, riapprovata il 6 giugno 2000 (Istituzione delle province di CarboniañIglesias, del Medio Campidano, dellíOgliastra e di Olbia-Tempio), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 giugno 2000, depositato in cancelleria il 1∞ luglio 2000 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2000.

†Visto líatto di costituzione della Regione Sardegna;

†udito nellíudienza pubblica dellí8 maggio 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

†udito líavvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

†1.1. ñ Con ricorso notificato il 22 giugno 2000 e depositato il successivo 1∞ luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento allíart. 3, lettera b), dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), giudizio di legittimit‡ costituzionale in via principale della delibera legislativa della Regione Sardegna, gi‡ approvata dal Consiglio regionale il 14 aprile 2000 e riapprovata, con modifiche, il 6 giugno 2000 (Istituzione delle province di CarboniañIglesias, del Medio Campidano, dellíOgliastra e di Olbia-Tempio).

†1.2. ñ Il Governo ricorrente rileva preliminarmente che nella seduta del 14 aprile 2000 il Consiglio regionale della Sardegna aveva approvato, con il medesimo titolo di quello successivamente riapprovato, un testo di legge regionale che era stato rinviato allo stesso Consiglio, a norma dellíart. 33 dello statuto della Regione Sardegna, per un duplice ordine di osservazioni: a) perchÈ líistituzione delle quattro nuove province non sarebbe stata ammissibile, rientrando nelle competenze della Regione solo líordinamento e la modifica delle circoscrizioni degli enti locali, non anche líistituzione di nuovi enti, e b) perchÈ, per ´líembricazioneª fra la legislazione regionale e la disciplina statale concernente gli organi di livello provinciale, la delibera legislativa approvata non appariva chiara quanto alla insussistenza di oneri per lo Stato.

†Nella seduta del 6 giugno 2000 peraltro ñ prosegue il ricorrente ñ il Consiglio regionale della Sardegna aveva riapprovato, a maggioranza assoluta, il precedente testo oggetto di rinvio, con la sola aggiunta, nellíunico articolo di cui si compone la delibera, di un comma 3, aggiunta (contenente un mero richiamo a una precedente legge regionale) che perÚ si assume essere improduttiva di effetti rispetto alle censure del Governo.

†1.3. ñ Secondo il ricorrente, la delibera esorbita dalle competenze della Regione Sardegna.

Con essa si dispone, in attuazione di una precedente legge regionale [la legge della Regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per líistituzione di nuove province e la modificazione di circoscrizioni provinciali)], líistituzione di quattro nuove province, con la conseguente nuova delimitazione degli ambiti di quelle gi‡ esistenti nella Regione Sardegna.

†Ma líistituzione per via legislativa di nuove province, secondo il ricorrente, non sarebbe consentita alla Regione, giacchÈ líart. 3, lettera b), dello statuto speciale di autonomia, cosÏ come modificato dallíart. 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle díAosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), nel riconoscere alla Regione autonoma competenza legislativa (esclusiva) in materia di ´ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioniª, ammetterebbe, ad avviso del Governo ricorrente, solo líorganizzazione degli enti in questione e non anche la loro istituzione.

†Del resto, prosegue il Governo, circa la portata delle innovazioni introdotte dalla legge costituzionale n. 2 del 1993, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 415 del 1994, avrebbe soltanto rilevato che tale riforma ´disegna il quadro delle...

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