Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Elezioni - Norme della Regione Sardegna - Elezioni amministrative comunali e provinciali - Attribuzione alla Regione delle funzioni gia' di competenza delle prefetture, ad eccezione dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o cons...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, recante "Indizione elezioni comunali e provinciali" e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante "Scioglimento organi enti locali". Interventi per la partecipazione elettorale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato e depositato in cancelleria il 7 agosto 2006 ed iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi l'avvocato dello Stato Michele Di Pace per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Salvatore Alberto Romano e Graziano Campus per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 31 luglio 2006 e depositato il successivo 7 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, recante "Indizione elezioni comunali e provinciali" e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante "Scioglimento organi enti locali". Interventi per la partecipazione elettorale), in riferimento agli artt. 48, 117, secondo comma, lettere f), h), l), m) e p), e 118 della Costituzione, e all'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

    1.1. - Il ricorrente, dopo aver premesso che la legge regionale n. 8 del 2006 interviene, modificandole ed integrandole, su altre leggi regionali in materia di elezioni amministrative comunali e provinciali, si sofferma sull'art. 3, comma 1, lettera b), che introduce l'art. 5-bis nella legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante "Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane"), disponendo che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sono esercitate dalla Regione, ad eccezione dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

    A parere del ricorrente, la norma censurata risulterebbe formulata in modo del tutto generico, tale da ingenerare dubbi in ordine alla esatta delimitazione degli ambiti di competenza dello Stato e della Regione autonoma, e pertanto si porrebbe in contrasto con gli artt. 48, 117 e 118 Cost.

    Nella sola motivazione del ricorso, inoltre, il ricorrente segnala che la norma censurata, in quanto attuativa del trasferimento di funzioni amministrative di un organo statale alla Regione, avrebbe dovuto essere emanata con le modalita' previste dall'art. 56 dello statuto speciale della Regione Sardegna, e quindi con decreto legislativo, su proposta della commissione paritetica formata da rappresentanti del Governo e della Regione. La mancata osservanza del procedimento suddetto sarebbe di per se' produttiva della illegittimita' costituzionale della disposizione, in quanto lesiva delle competenze statali nella materia.

    1.2. - Nel merito, il ricorrente evidenzia come la locuzione "funzioni attribuite alle prefetture", contenuta nella norma censurata, risulti generica e di significato dubbio, non essendo chiaro se debba essere riferita alle sole funzioni svolte dalla prefettura quale ufficio periferico del Ministero dell'interno, previste dal d.lgs. n. 267 del 2000, o se riguardi le funzioni del prefetto, quindi dell'organo governativo preposto all'ufficio territoriale, sempre previste nel citato decreto legislativo. Peraltro, secondo il ricorrente, quale che sia il significato da attribuirsi alla locuzione suddetta, il trasferimento di funzioni eccede i limiti della competenza regionale in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", prevista dall'art. 3, lettera b), dello statuto speciale della Regione Sardegna, in quanto alcune delle funzioni attribuite al prefetto ed alle prefetture dal d.lgs. n. 267 del 2000 riguardano materie che esulano dalla competenza regionale.

    Il ricorrente richiama la sentenza n. 48 del 2003 della Corte costituzionale, in riferimento all'ampiezza della potesta' legislativa in materia di ordinamento degli enti locali, spettante alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 3, lettera b), dello statuto speciale, ed elenca, altresi', le funzioni di controllo e vigilanza, con i relativi poteri surrogatori, attribuite al prefetto dagli artt. 14, 54, 145 e 256 del d.lgs. n. 267 del 2000, in materia di elezioni politiche, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Tali ambiti materiali sono rimasti di competenza statale anche dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (art. 2, comma 4, lettere m) ed n), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"), ne' risultano previsioni statutarie o norme di attuazione che possano avvalorare il conferimento delle relative funzioni alla Regione.

    La norma censurata si porrebbe pertanto in contrasto con gli artt. 48 e 117, secondo comma, lettere f) e p), Cost., nella parte in cui e' riferibile alle competenze prefettizie in materia elettorale, previste dall'art. 54, commi 1, 6 ed 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 e...

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