Sentenza nº 292 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 1998

RelatoreGiuliano Vassalli
Data di Resoluzione18 Luglio 1998
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.292

ANNO 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI Giudice

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 4, del codice procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1996 dal Tribunale di Reggio Calabria, iscritta al n. 756 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale di Reggio Calabria – adito quale giudice di appello de libertate – premette in fatto che, nell’ambito di un procedimento regredito al pubblico ministero a seguito di sentenza di incompetenza per territorio pronunciata dal Tribunale di Milano, il difensore di due imputati ha proposto domanda di scarcerazione per decorso dei termini massimi di custodia cautelare, in quanto dalla data dell’arresto (giugno 1994) alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio (luglio 1996) erano già decorsi più di due anni, termine, questo, superiore al doppio del termine di fase – nella specie pari ad anni uno, a norma dell’art. 303, comma 1, lettera a), numero 3, cod. proc. pen. – e dunque eccedente il limite previsto dall’art. 304, comma 6, del codice di rito. A seguito della reiezione di tale domanda, veniva interposto gravame, oggetto del giudizio a quo, nel corso del quale la difesa degli appellanti eccepiva in linea subordinata l’illegittimità costituzionale dell’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost., in quanto disciplina limitata al solo caso di sospensione e non estensibile alle ipotesi previste dall’art. 303, comma 2, del medesimo codice, con conseguente irragionevole disparità di trattamento delle due situazioni.

    A parere del giudice a quo, tuttavia, il riferimento alla disciplina dettata dall’art. 304 cod. proc. pen. risulterebbe inconferente, in quanto relativa all’istituto della sospensione dei termini di custodia cautelare ed ai conseguenti limiti cronologici. Trattandosi nella specie di processo regredito, le uniche questioni che rilevano sarebbero infatti quelle relative al superamento dei termini di fase e di quelli complessivi, che, invece, risultano entrambi rispettati.

    Ciò posto, ritiene peraltro il giudice a quo di dover sollevare, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorchè si verifichi la situazione prevista nel comma 2 del medesimo art. 303. A tal proposito il rimettente individua, quale termine di raffronto dal quale scaturirebbe una ingiustificata disparità di trattamento, proprio la disciplina introdotta dall’art. 304, comma 6, come novellata ad opera della legge 8 agosto 1995, n. 332. A parere del giudice a quo, infatti, la materia che attiene al verificarsi degli eventi interruttivi del corso dei termini massimi della custodia cautelare (art. 303, comma 2: ripristino del dies a quo del termine di fase per ogni evento interruttivo), presenterebbe una evidente omogeneità di contenuto e di effetti rispetto a quella della sospensione dei termini medesimi (art. 304), in quanto "entrambi gli istituti rappresentano degli accidenti che si verificano nel cammino del procedimento, perlopiù indipendenti dalla volontà – eventualmente ostruzionistica o defatigatoria – dell’imputato".

    La omogeneità degli istituti, osserva ancora il rimettente, sarebbe pure confermata dalle modifiche apportate all’art. 304 cod. proc. pen. dalla legge n. 332 del 1995, essendo...

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