Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1051-1088

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abuso d'ufficio - Elemento psicologico - Altrui danno ingiusto - Violazione delle norme di legge

In tema di abuso di ufficio, ricorre la «violazione di norme di legge» non solo quando la condotta del pubblico ufficiale si svolga in contrasto con le forme, le procedure o i requisiti richiesti dalla legge, ma anche quando essa non si sia conformata al presupposto stesso da cui trae origine l'autonomia negoziale del diritto privato, dal vincolo di tipicità e di stretta legalità. (Fattispecie relative a custode giudiziario di un'azienda che aveva consentito ad un socio di profittare, con danno degli altri soci, dei beni aziendali. Affermando il principio la Corte ha precisato che la norma di cui all'art. 65 c.p.c., rappresentando la funzione del custode, ne vincola al contempo l'esercizio alla conservazione del bene).

    Cass. pen., sez. V, 7 giugno 2000, n. 6806 (ud. 9 maggio 2000), Perrotta. (C.p., art. 323; c.p.c., art. 65). [RV216234]


@Abuso d'ufficio - Elemento psicologico - Ingiusto vantaggio patrimoniale - Fattispecie

In tema di reato di abuso d'ufficio, la norma di cui all'articolo 323 c.p. prevede un reato di evento e sanziona una condotta vincolata del P.U., sicché per l'individuazione del dolo c.s. intenzionale occorre identificare la condotta del P.U. che viola le norme poste a presidio della sua attività solo per procurare a sè o ad altri un vantaggio patrimoniale. Purtuttavia il dolo nel reato in parola sussiste anche quando l'evento patrimoniale procurato è il mezzo che il pubblico ufficiale si raffigura e vuole per realizzare uno scopo ulteriore. Ed invero, quando detto scopo ulteriore (lecito) non può essere conseguito senza cagionare l'evento del vantaggio patrimoniale, la sua emergenza quale movente serve a dimostrare anche l'intenzione di procurare l'evento stesso (illecito). (Nella specie la Corte ha ritenuto astrattamente configurabile il dolo c.d. intenzionale nel caso in cui il P.U. aveva dato luogo ad un'attività illegittima violando la normativa urbanistica con uno scopo diverso da quello di procurare consapevolmente un vantaggio patrimoniale altrui, bensì con l'obiettivo culturale di dotare la città di un nuovo teatro).

    Cass. pen., sez. V, 17 dicembre 1999, n. 14283 (ud. 17 novembre 1999), Pinto ed altri. (C.p., art. 323). [RV216122]


@Abuso d'ufficio - Estremi - Concessione edilizia in violazione del piano regolatore - Configurabilità

In tema di abuso di ufficio deve ritenersi che la concessione edilizia senza rispetto del piano regolatore generale integra una violazione di legge rilevante al fine della configurabilità del reato di cui all'art. 323 c.p. (Ha specificato la Corte nella fattispecie, relativa a concessione edilizia in zona inedificabile, con il piano regolatore generale contiene prescrizioni di immediata applicazione, pur potendo assumere anche carattere programmatorio di scelte generali. Ne consegue - sotto il profilo del soddisfacimento del principio della determinatezza della fattispecie incriminatrice - la sussistenza del dovere da parte della competente autorità amministrativa di provvedere ai sensi dell'art. 4 della legge n. 10 del 1977 (caratteristiche della concessione edilizia) e dell'art. 31 della legge n. 1150 del 1942, dati normativi che costituiscono il principio discriminante della condotta lecita da quella illecita).

    Cass. pen., sez. VI, 29 maggio 2000, n. 6247 (ud. 14 marzo 2000), Sisti e altri. (C.p., art. 323; L. 26 gennaio 1976, n. 10, art. 4; L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31). [RV216229]


@Abuso d'ufficio - Estremi - Rilascio di concessione edilizia in violazione delle previsioni degli strumenti urbanistici - Configurabilità

In tema di abuso di ufficio, integra l'elemento della violazione di legge considerato dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 323 c.p. il rilascio di concessione edilizia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, risolvendosi ciò nella violazione dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che impone al sindaco di rilasciare le concessioni «in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici». (Fattispecie in cui era stata assentita l'edificazione di un fabbricato le cui dimensioni eccedevano il rapporto superficie-volumetria stabilito dal piano regolatore. Nell'affermare il principio di diritto sopra riportato, la S.C. ha precisato in tal modo, a norma dell'art. 619, comma primo, c.p.p., la specifica violazione di legge che ricorreva nel caso di specie, non indicata nel capo di imputazione).

    Cass. pen., sez. VI, 26 ottobre 1999, n. 12221 (ud. 22 settembre 1999), Carbone ed altri. (C.p., art. 323; c.p.p., art. 619; L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4). [RV216026]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Analisi - Prelevamento dei campioni

Le nullità derivanti dall'omesso avviso all'imputato (ex art. 223 delle norme di coordinamento del c.p.p.) del procedimento di analisi di campioni (per le quali non sia prevista o possibile la revisione) rientra nella categoria delle nullità così dette di regime intermedio. Pur trattandosi, invero, di una nullità di ordine generale ricadente nella previsione di cui alla lett. c) dell'art. 178 c.p.p., attinente all'intervento dell'imputato (o del suo difensore), la stessa, tuttavia, non rientra tra quelle assolute, insanabili e rilevabili anche di ufficio in ogni stato e grado, di cui al successivo articolo 179, considerato che la mancanza dell'avviso dell'inizio del procedimento di analisi dell'indagato è cosa diversa dalla omessa violazione del principio del contraddittorio. (Fattispecie relativa a scarico idrico contenente percentuali elevate di concentrazione di azoto nitroso).

    Cass. pen., sez. III, 4 maggio 2000, n. 5207 (ud. 15 marzo 2000), Murri. (Att. c.p.p., art. 223; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 179). [RV216069]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Reato ex art. 15 D.P.R. n. 203/1988 - Natura istantanea

In tema di emissioni inquinanti, il reato previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 203 del 1988 ha natura istantanea, ancorché con effetti eventualmente permanenti, nell'ipotesi di utilizzazione dell'impianto modificato, con aumento o variazione qualitativa delle relative emissioni, con verificazione del momento consumativo alla data di realizzazione delle modifiche, non precedute dalla prescritta preventiva autorizzazione.


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Frantoi oleari

Gli scarichi di liquami derivanti dalla molitura delle olive senza la prescritta autorizzazione non costituiscono più reato. Infatti, a norma dell'art. 28 del D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, e salvo diversa normativa regionale, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle imprese che esercitano attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi dei quali si abbia, a qualsiasi titolo, la disponibilità.

    Cass. pen., sez. III, 31 marzo 2000, n. 4068 (ud. 18 febbraio 2000), Rossi F. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 28; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 45). [RV215888]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Nozione

La nozione di scarico, introdotta dal decreto legislativo n. 152/1999 costituisce il parametro di riferimento per stabilire, per le acque di scarico e per i rifiuti liquidi, l'ambito di operatività delle normative in tema di tutela delle acque e dei rifiuti, sicché solo lo scarico di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili, diretto in corpi idrici ricettori, specificamente indicati, rientra in tale normativa; per contro, i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfaccia senza versamento diretto nei corpi ricettori, avviandole cioè allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti e il loro smaltimento deve essere autorizzato.

    Cass. pen., sez. III, 4 maggio 2000, n. 5000 (ud. 29 marzo 2000), P.M. in proc. X (D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152). [RV216061]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Nuova normativa di cui al D.L.vo n. 152/1999

La nuova normativa, di cui al D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, trova immediata applicazione anche per gli scarichi già esistenti, qualora siano «abusivi», ovvero non autorizzati in precedenza.

    Cass. pen., sez. III, 10 aprile 2000, n. 4395 (ud. 3 marzo 2000), Fresia S. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152). [RV215881]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Scarichi di acque reflue industriali

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Per gli scarichi di acque reflue industriali preesistenti al 13 giugno 1999, data di entrata in vigore del D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, purché già autorizzati, trova applicazione per il periodo transitorio di anni tre il reato di divieto di aumento anche temporaneo dell'inquinamento. (La Corte ha in proposito precisato che la base di riferimento per tale reato è costituita dal rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla legge 319 del 1976, i quali non devono essere superati).

    Cass. pen., sez. III, 10 aprile 2000, n. 4395 (ud. 3 marzo 2000), Fresia S. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152). [RV215882]


@Ambiente - Aree protette - Divieto di introduzione di armi - Destinatari

Destinatari del divieto, penalmente sanzionato, di introduzione di armi in area protetta sono tutti i privati, termine con il quale si è inteso non assoggettare al divieto esclusivamente i rappresentanti della forza pubblica. (Fattispecie concernente l'introduzione...

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